Economia e fisco

Cosa si rischia per una falsa autocertificazione

L'art. 316 ter codice penale punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti,mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee.
L'art. 316 ter codice penale punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Controversie civili: obbligo di conciliazione

Entra in vigore uno dei piu' controversi provvedimenti in materia di giustizia civile: l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo n. 28/2010, che prevede: Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimentodel danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Il decreto Milleproroghe ha posticipato l’entrata in vigore della obbligatorietà della mediazionecivile in materia di condomino e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

A quanto ammontano le sanzioni per ritardato pagamento imposte

Il mancato pagamento o il pagamento in ritardo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi comporta l’applicazione di una sanzione pari al 30%, a cui vanno poi aggiunti gli interessi legali pari all’1% fino al 31 dicembre 2010 e all’1,50% dal 1° gennaio 2011.

E’ però prevista una sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza. In questo caso, infatti, la sanzione è pari al 2,5% della somma dovuta più gli interessi legali maturati fino a quel momento.

Sostituti imposta e certificazione ritenute acconto

Entro la fine di febbraio 2012 ciascun sostituto d’imposta che nel corso del 2011 ha corrisposto dei compensi assoggettati a ritenuta d’acconto deve consegnare ai soggetti percipienti una dichiarazione dalla quale risulti il totale delle ritenute effettuate nell’anno 2011.

Tale dichiarazione viene redatta in forma libera e deve contenere i dati del sostituto d’imposta e del lavoratore percipiente, la natura del compenso, il totale delle somme corrisposte e delle ritenute operate e versate. Per effettuare tale dichiarazione può essere utilizzato il modello certificazione ritenuta d’acconto.

Ritenute acconto: quali sono i moduli e quando si usano

La ritenuta d’acconto altro non è che una trattenuta che il sostituto d’imposta, ossia il soggetto che si serve della prestazione per la quale viene corrisposto il pagamento, attua sulla somma soggetta a tassazione che viene corrisposta a colui che ha fornito la prestazione, detto comunemente percipiente.

Esistono diverse tipologie di redditi soggetti a ritenuta d’acconto, tra questi figurano in prima linea i redditi da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo.

Lavoratori autonomi: fac simile modulo ritenuta acconto

Tra i moduli ritenute d’acconto figura anche la ritenuta d’acconto tra professionisti, ossia quella che viene effettuata da un professionista per una prestazione ricevuta da un altro professionista. In questo caso la ritenuta d’acconto viene effettuata nell’ambito della fattura emessa in sede di pagamento del compenso pattuito per la prestazione ricevuta.

Dichiarazione redditi modello 770/2011: guida completa

L'articolo 4, comma 3bis, del D.P.R. n. 322/1998 disciplina l'obbligo, per i sostituti di imposta di trasmettere all'A.F. i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi erogati ed alle ritenute operate, ai lavoratori subordinati ed ai percettori di redditi assimilati, nonché ai lavoratori autonomi ed ai percettori di redditi di lavoro autonomo occasionale. Con lo stesso strumento devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta nell'anno di riferimento.

Debiti INPS: circolare su rateizzazione debiti

Con la circolare n. 106/2010, che riprende e approfondisce i contenuti del D.L. 78 emanato pochi mesi prima, l’INPS ridisegna la disciplina della rateazione dei debiti dei contribuenti verso lo stesso istituto previdenziale.

Il discorso va scisso in due situazioni: i debiti già iscritti a ruolo e quelli che non lo sono ancora.

Professionisti e aziende: nuove norme per detrazione spese vitto e alloggio

Imprese e professionisti non sempre possono detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti; una situazione tipica si ha quando la spesa è documentata non da fattura bensì da scontrino o ricevuta fiscale.

La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.


Qualche mese fa, però, l’Agenzia delle Entrate, ha sbaragliato tutte le prassi consolidate stabilendo con la risoluzione n. 84/2009 un principio ben diverso in merito ad una specifica tipologia di spese: quelle per vitto e alloggio.

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