Trattamento fiscale leasing auto: limiti deducibilità, percentuali detrazione iva, durata minima, calcolo costo e canoni

Di seguito analizzeremo i vantaggi fiscali che il contratto di leasing auto assicura.
In particolare:
- il trattamento fiscale;
- le detrazioni previste a seconda che il bene sia esclusivamente strumentale o meno;
- la durata del contratto di leasing in funzione del contraente (privato o azienda);  
- i principi alla base del calcolo dei costi e del canone.

Trattamento fiscale generale del leasing finanziario 

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata dall'art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), introdotto con lo scopo di fissare un periodo minimo di durata del contratto.

I periodi minimi fissati variano in relazione alla natura del bene, e in particolare vale la distinzione tra beni mobili (soprattutto gli automezzi a deducibilità limitata) e immobili.

Trattamento fiscale fino al 31/12/2007 

La durata minima dei contratti di leasing finanziario per gli automezzi doveva deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'autoveicolo.

Trattamento fiscale dal 01/01/2008 

La durata minima di questo tipo di contratti è così distinta per i beni aventi la seguente natura:

- automezzi non strumentali - La durata del contratto deve corrispondere almeno a quella prevista per l'ammortamento dell'automezzo (non sono state previste modifiche rispetto alla normativa previgente).

- beni mobili (esclusi gli automezzi non strumentali) - La durata deve corrispondere ad almeno i 2/3 di quella prevista per l'ammortamento del bene.

 

Durata minima in funzione del contraente

La durata minima di un contratto Leasing è di 24 mesi per i titolari di Partita IVA, professionisti, imprese, lavoratori autonomi e di 12 mesi per i privati mentre la durata massima è di 60 mesi eventualmente prorogabili.

La caratteristica principale del leasing è la possibilità di pagare attraverso un canone fisso periodico l’affitto del bene per esempio l’autoveicolo, con previo pagamento di un maxicanone iniziale pari al 10% del valore dell’auto, che va concordato tra le parti o una maxi rata finale, determinata dal prezzo di riscatto dell’auto, pattuito alla sottoscrizione del contratto.

E’ inoltre, obbligatorio, alla stipula del contratto leasing  dover assicurare il veicolo anche per furto incendio, per questo motivo molte società di leasing stipulano degli accordi con le compagnie assicurative che si impegnano a non modificare le condizioni di polizza ma nello stesso tempo sono tenute a non risarcire danni senza il consenso delle Finanziarie e dover riparare il danno presso specifiche autofficine autorizzate.

Con l’approvazione dell’art. 4-bis del Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) convertito in legge, è stato stabilito che a partire dai contratti di leasing stipulati dal 28 aprile 2012, la deducibilità dei canoni di leasing è svincolata dalla durata del contratto di locazione. In realtà, ai fini fiscali la norma non è stata cambiata in quanto la deducibilità dei canoni leasing per i beni mobili non può essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento, mentre per gli immobili tra 11 e 18 anni e per le autovetture pari al periodo di ammortamento. Ciò che cambia è solo il periodo di durata del contratto, che è svincolato dalla durata dell’ammortamento.

Pertanto, esistono delle limitazioni in fatto di detraibilità dell’IVA sui canoni leasing per le autovetture utilizzate da professionisti e imprese e per quelle concesse ai dipendenti e se strettamente strumentali all’attività svolta oppure no.

 

Deducibilità Contratto Leasing (vedi sotto per valori aggiornati a Legge 16/2012) 

Detrazione 100% dell’Iva per gli autoveicoli strumentali: ovvero per i veicoli stradali a motore per il trasporto persone o cose pari o uguali a 35 quintali con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio senza i quali non potrebbe essere svolta l’attività come noleggiatori auto o tassisti, nello specifico i mezzi utilizzati:

- dalle scuole di guida, ai fini di formazione;

- per le attività di leasing o di noleggio;

- dai rappresentanti di commercio;

- come beni merce (concessionari di autoveicoli).

L’articolo 164, comma 1, lettera a) prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli con destinazione esclusivamente strumentale dei veicoli adibiti ad uso pubblico sono interamente deducibili nella determinazione del reddito imponibile.

 

Detrazione limitata (40%) dell’Iva sui veicoli non esclusivamente strumentali: per i veicoli stradali a motore per trasporto di persone o cose minori di 35 quintali e con max 8 posti + quello del conducente. Gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di esclusivamente strumentali trovano la loro disciplina nell’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR il quale prevede precisi limiti di deducibilità delle spese a questi connesse. In particolare:

-  deducibilità al 40% per le imprese e gli esercenti arti e professioni;

- deducibilità dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Oltre a tali limiti, la predetta norma prevede un tetto massimo di spesa fiscalmente riconosciuta al quale gli stessi devono essere applicati.
Tali limiti di spesa sono:

Acquisto

Autovettura o autocaravan: limite di spesa fiscalmente riconosciuta 18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 per agenti e rappresentanti).
Motociclo: limite di spesa fiscalmente riconosciuta 4.131,66 euro.
Ciclomotore: limite di spesa fiscalmente riconosciuta 2.065,83 euro.
 
Leasing

Tutti i tipi di veicoli: non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti sopra indicati.

Noleggio

Autovettura o autocaravan: limite di spesa fiscalmente riconosciuta 3.615,20 euro.
Motociclo: limite di spesa fiscalmente riconosciuta 774,69 euro.
Ciclomotore: limite di spesa fiscalmente riconosciuta 413,17 euro.

 

Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva: riguarda solo le moto > 350 cc.

Importante: Tali limitazioni non si applicano agli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell’Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

 

Limiti Deducibilità Costi per Acquisto Auto e Moto in leasing

Come precedentemente riportato, il costo ammortizzabile riconosciuto ai fini di deducibilità è nella misura non superiore a :

- euro 18.075,99: per le autovetture e gli autocaravan

euro 25.822,84: per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

- euro 4.131,66: per i motocicli

- euro 2.065,83 per i ciclomotori

Pertanto, l’imprenditore o il professionista che acquista un’autovettura, ai fini fiscali, può dedurre su una spesa al massimo di € 18.075,99 il 40%, pari alla fine del periodo di ammortamento pari ad una deduzione totale di € 7.232.

Complessivamente le quote di ammortamento sono pari al:

- 25%: per le autovetture, motoveicoli e simili

- 20%: per gli autoveicoli per trasporto merce

 

Modifica limiti deducibilità apportati dal Decreto Legge 16/2012

Il Decreto Legge 16/2012 (il cosidetto decreto semplificazioni fiscali) ha modificato la deducibilità dei costi delle autovetture per professionisti e imprese a partire dal 2013.
La deduzione dei costi dell’auto passa dal 40 al 20% degli importi massimi di spesa (18.075,99 euro).
Questa percentuale vale sia per il costo d’acquisto che per le spese accessorie come: carburanti, pedaggi autostradali, lubrificanti, spese di manutenzione, tassa di possesso, custodia etc.
Con la nuova normativa è stata agevolata la durata del contratto, le aziende avranno la possibilità di sottoscrivere un contratto di leasing auto di 2 anni, pur portando in deduzione i canoni di leasing in 4 anni (oppure 3 anni per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti).
La percentuale dell’IVA ammessa in detrazione varia in base all’utilizzo dell’auto, nella maggioranza dei casi la detraibilità dell’IVA per le imprese è del 40% mentre è stata ridotta dal 90 al 70% la detrazione dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Fanno eccezione alcune categorie di veicoli per i quali la deducibilità è totale.

La deducibilità dell’IVA è totale per:
- veicoli stradali a motore per trasporto persone ad uso esclusivamente strumentale , con almeno 8 posti più quello del conducente.
- veicoli utilizzati dal servizio taxi e scuole guida.
- veicoli utilizzati per leasing o noleggio;
- veicoli utilizzati dai rappresentanti di commercio o agenti, che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per uso proprio;
- i piccoli autocarri di portata inferiore ai 35 quintali. La detrazione è subordinata alla dimostrazione dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’impresa.

 

Calcolo costi e canoni

Il canone Leasing è l’importo della rata mensile o bimestrale che l’utilizzatore deve pagare alla società leasing per esercitare il diritto di utilizzo del bene. L’entità e la misura di tale canone, viene decisa in sede di stipula contrattuale tra le parti e può essere fisso o indicizzato, mensile, bimestrale o trimestrale. Può prevedere rate costanti o costruite "su misura" dell’esigenza dell’utilizzatore, o prevedere un anticipo consistente con il cosiddetto maxi canone iniziale.

- Canone Leasing a Tasso Indicizzato Euribor a tre mesi: in questo caso il tasso del canone leasing concordato tra le parti al momento della stipula contrattuale viene ancorato alla quotazione dell’EURIBOR 3 mesi, pertanto, la misura dell’importo del canone varia in funzione dell’aumento o la diminuzione del tasso prefissato, che determina un addebito o accredito aggiuntivo al canone. Il pagamento del canone indicizzato avviene automaticamente, tramite l’utilizzo del R.I.D. Bancario del contratto senza che ci debbano essere spese aggiuntive per il cliente stesso.

- Canone Leasing a Tasso fisso: in questo caso il tasso di interesse definito alla stipula del contratto rimane tasso di riferimento fisso lungo tutta la durata della locazione finanziaria. Eventuali fluttuazioni dei tassi sui mercati finanziari non produrranno quindi variazione del canone di locazione concordato.

 

05/11/2013

Fonti: 

http://www.guidafisco.it

http://wikiprestiti.org

http://it.wikipedia.org

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