Secondo la Corte dei Conti la Tasi è una tassa patrimoniale

La Tasi, la nuova tassa sui servizi indivisibili dei Comuni è una patrimoniale vera e propria. A dirlo non è Forza Italia, ma la Corte dei Conti che spiega come la base imponibile sia data dal valore catastale dell’immobile, mentre:
il contribuente è, di fatto, quasi solo il proprietario.
In pratica come la “vecchia” Imu sulla prima casa, anche se le premesse non erano queste osserva il presidente della sezione autonomie della magistratura contabile, Mario Falcucci, audito ieri presso le commissioni congiunte bilancio e finanze della Camera.

La Tasi per come era stata pensata e presentata:
doveva essere una service tax che, come accade in altri paesi europei, incide sugli occupanti, e quindi anche sugli inquilini di immobili a uso abitativo sulla base di parametri di massima dei benefici derivanti dai servizi comunali, qual è la superficie dell’abitazione, tenendo conto dell’ampiezza e della composizione della famiglia occupante.


La Corte dei Conti ricorda poi come il regime delle agevolazioni relativo alla Tasi riguardi solo il 2014 con rilevanti elementi del sistema che:
hanno validità limitata al corrente esercizio. Ciò produce incertezza sul sistema di finanziamento degli enti e provvisorietà per i contribuenti.


In più:
a oltre quattro anni dall’avvio della riforma il sistema di prelievo delle amministrazioni territoriali non appare ancora stabile.
Tutto questo mentre la riforma del catasto prevista dalla delega fiscale rivoluzionerà le modalità di calcolo delle basi imponibili.
Per quanto riguarda poi i meccanismi con cui sono determinate le aliquote Tasi la Corte dei Conti rileva che:
l’ampio margine di scelta attribuito alle amministrazioni locali incide sull’accentuazione delle differenze di imposizione


Il rischio è di:
significative differenze territoriali nel prelievo a carico di famiglie e di imprese, pur in presenza di un uguale imponibile.
Differenze che potrebbero incidere sul comportamento dei contribuenti fino alla delocalizzazione di aziende e persone fisiche in base alla convenienza fiscale.

04/04/2014
Fonte:
http://www.soldiblog.it/

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