Nel caso di rilascio di due permessi di costruire il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti è possibile soltanto qualora le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso

Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte, è possibile soltanto qualora le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma.

 

 

 TAR Sicilia, Sezione II Palermo, sentenza n.487 del 01/03/2013

Relatore :

Sebastiano Zafarana

Presidente :

Filippo Giamportone

 

Oggetto:

titolo edilizio --> oneri e contributi --> rideterminazione --> decadenza del titolo edilizio

Sintesi:

Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte, è possibile soltanto qualora le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma.

Estratto:

« 2. Il ricorso è fondato. Con la impugnata nota n.47874 del 04/09/2012 il Comune di A. ha operato una nuova quantificazione degli oneri concessori, calcolati in € 81.568,00 a titolo di oneri di urbanizzazione ed € 21.709,00 a titolo di contributo sul costo di costruzione, senza che siano state esplicitate, nel provvedimento, le ragioni della nuova imposizione e senza che sia stato dato atto dell’eventuale computo degli oneri già versati dalla ricorrente in margine al primo titolo abilitativo concesso nel 1990. Preliminarmente, in mancanza di ogni contestazione sul punto da parte dell’amministrazione (non costituita), deve darsi per provato che la struttura portante dei fabbricati assentiti col primo titolo concessorio sia stata effettivamente realizzata e che gli oneri relativi siano stati integralmente pagati. Il nuovo provvedimento abilitativo richiesto dalla ricorrente ha, dunque, ad oggetto soltanto il completamento delle cinque villette e, pertanto, il presente giudizio verte sulla questione relativa alle modalità con cui deve avvenire il calcolo degli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio di un nuovo permesso di costruire dopo che quello originario è decaduto ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DP.R. 6 giugno 2001, nr. 380 (e, prima, dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, nr. 10). Sul punto il Collegio ritiene che non possa addivenirsi ad alcuna duplicazione degli oneri concessori, non essendo possibile accollare all'istante per due volte gli oneri relativi alle medesime opere. Infatti, aderendo ad una recente pronunzia del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene che “Nel caso di rilascio, in successione di tempo, di due permessi di costruire, il secondo dei quali richiesto dall'interessato per il completamento dei lavori relativi allo stesso fabbricato e non ultimati nel periodo di vigenza del primo, il ricalcolo degli oneri concessori già corrisposti per la prima concessione applicando anche ad essi la nuova disciplina medio tempore intervenuta, ma fermo restando lo scomputo delle somme già corrisposte è legittimo solo nell'ipotesi che le opere assentite col secondo permesso comportino un mutamento di destinazione d'uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, in tale caso giustificandosi col maggior carico urbanistico conseguente il ricalcolo degli oneri dovuto” (Consiglio di Stato, Sez.IV, 27/04/2012 n.2471). Dunque, soltanto nelle ipotesi sopra prospettate, il Comune potrà procedere - anche in applicazione del principio tempus regit actum – al ricalcolo degli oneri dovuti applicando la normativa e i parametri vigenti al momento in cui il titolo viene rilasciato, esclusa quindi ogni ultrattività della disciplina in vigore all'epoca del rilascio del titolo originario (poi decaduto), ma ciò pur sempre scomputando l’importo degli oneri a suo tempo versati. Tuttavia, nel caso di specie, l’istanza volta ad ottenere il secondo permesso di costruire non contempla una variazione della destinazione d’uso delle cinque villette unifamiliari, ovvero una variazione essenziale delle stesse con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma e, pertanto, non si verifica quel maggior carico urbanistico che solo possa giustificare il conseguente ricalcolo degli oneri dovuti, in quanto la nuova concessione edilizia concerne unicamente opere interne e di finitura, essendo stati gli immobili interamente realizzati nella loro struttura portante. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato dovendo l’amministrazione rideterminarsi sull’istanza di nuova concessione edilizia tenendo conto, quanto agli oneri di urbanizzazione, dei criteri testé delineati. »

22/07/2013

 

Fonte:

http://www.urbium.it

 


 

 

 

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