L’amministrazione può richiedere il ripristino in caso di revoca della concessione di suolo pubblico

La revoca della concessione all’occupazione di suolo pubblico può comportare l’obbligo di ripristino su richiesta dell’amministrazione concedente, nell’esercizio non già dei poteri urbanistico-edilizi, bensì dei poteri di gestione dei beni demaniali.

 

Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione n.2660 del 16/05/2013

Relatore :

Bernhard Lageder

Presidente :

Umberto Giovannini

 

Oggetto:

titolo edilizio --> presupposti --> disponibilità --> area demaniale

Sintesi:

Le condizioni di legittimità dei titoli edilizi devono essere valutate con riferimento alla situazione esistente al momento del loro rilascio, sicché le stesse non possono essere annullate per la sopravvenuta revoca della concessione demaniale dell'area di sedime.

Oggetto:

titolo edilizio --> presupposti

Sintesi:

Il mutamento della situazione dominicale o di altra situazione giuridica legittimante la richiesta della concessione edilizia, dopo il rilascio della stessa, non può riflettersi retroattivamente sulla validità della concessione medesima, ma ha modo di operare sul piano diverso dei rapporti di diritto sostanziale in cui si iscrive la situazione legittimante.

Oggetto:

patologia --> autotutela --> revoca --> concessione demaniale

Sintesi:

La revoca della concessione all’occupazione di suolo pubblico può comportare l’obbligo di ripristino su richiesta dell’amministrazione concedente, nell’esercizio non già dei poteri urbanistico-edilizi, bensì dei poteri di gestione dei beni demaniali.

Estratto:

« 5.2. Orbene, ritiene il Collegio che, in primo luogo, sia fondato il profilo di censura, ricavabile da una lettura sistematica del ricorso in appello, col quale l’odierno appellante deduce l’erroneo mancato accoglimento del motivo di primo grado (v., in particolare, p. 13 del ricorso introduttivo di primo grado), di erronea applicazione dell’art. 70 l. urb. prov., in quanto le condizioni di legittimità delle annullate concessioni edilizie dovevano essere valutate con riferimento alla situazione esistente al momento del loro rilascio, sicché le stesse non potevano essere annullate per la sopravvenuta revoca della concessione demaniale. Infatti, il mutamento della situazione dominicale o di altra situazione giuridica legittimante la richiesta della concessione edilizia, dopo il rilascio della stessa, non può riflettersi retroattivamente sulla validità della concessione medesima, ma ha modo di operare sul piano diverso dei rapporti di diritto sostanziale in cui si iscrive la situazione legittimante. Nel caso di specie, la revoca della concessione all’occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare, poteva comportare l’obbligo di ripristino su richiesta dell’amministrazione concedente, nell’esercizio non già dei poteri urbanistico-edilizi, bensì dei poteri di gestione dei beni demaniali (peraltro, il provvedimento di revoca contiene anche l’ordine di rilascio). La motivazione in esame, posta a base del provvedimento annullatorio adottato dalla Provincia nell’esercizio dei poteri ex art. 89 l. urb. prov., deve dunque ritenersi illegittima, a prescindere dal rilievo che la stessa è, od ogni modo, superata dalle vicende dominicali successive (sdemanializzazione e vendita all’odierno appellante della neo-costituita p.f. 2620/18) che in capo all’originario ricorrente hanno ricostituito un titolo legittimante per gli effetti di cui all’art. 70 l. urb. prov. »

16/08/2013

 

Fonte:

www.patrimoniopubblico.it


 

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