Detrazione fiscale 36% per ristrutturazione edilizie. Novità 2012
In questi casi, l'acquirente o l'assegnatario della singola unità immobiliare potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti.
Questo valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata.
Tra le più recenti novità si segnalano:
- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
10/01/2012
Fonte: http://www.professionearchitetto.it