Casi in cui i beni ad uso civico possono perdere la loro qualità

I beni assoggettati ad uso civico possano perdere tale loro qualità soltanto mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici disciplinati dalla legge 1766/1927 e dalle altre leggi regionali: pertanto, non è immaginabile l'applicazione della c.d. sdemanializzazione di fatto o tacita.


 

TAR Sardegna, sentenza n.546 del 17/07/2013

Relatore :

Giorgio Manca

Presidente :

Lucrezio Caro Monticelli

 

Oggetto:

demanio e patrimonio --> usi civici --> regime giuridico

Sintesi:

Il bene gravato da uso civico ha un regime tendenzialmente equiparabile o comunque avvicinabile a quello dei beni demaniali.

Oggetto:

demanio e patrimonio --> usi civici --> regime giuridico

Sintesi:

I beni gravati da usi civici, prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonché insuscettibili di usucapione.

Oggetto:

demanio e patrimonio --> usi civici --> regime giuridico

Sintesi:

Gli atti di alienazione che hanno ad oggetto beni gravati da uso civico sono nulli.

Oggetto:

demanio e patrimonio --> usi civici --> affrancazione

Sintesi:

I beni assoggettati ad uso civico possano perdere tale loro qualità soltanto mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici disciplinati dalla legge 1766/1927 e dalle altre leggi regionali: pertanto, non è immaginabile l'applicazione della c.d. sdemanializzazione di fatto o tacita.

Estratto:

« 6.1. Come risulta dalla documentazione in atti, depositata dal Comune di Ulassai, l'area oggetto dell'ordinanza impugnata risulta avere la natura di terreno assoggettato agli usi civici e quindi inalienabile ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (articoli 11 ss.). E’ pacifica, infatti, quantomeno negli orientamenti espressi costantemente dalla Corte di Cassazione, «l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime (Cass., 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690), più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750). Il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni: (…) è principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità, per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicchè detti beni sono da reputarsi inalienabili ed incommerciabili, nonchè insuscettibili di usucapione (…)»(così, recentemente, Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792). 6.2. - La giurisprudenza di legittimità, da tale qualificazione, fa coerentemente discendere la conseguenza dell’assoluta ed insanabile nullità degli atti che hanno ad oggetto beni gravati da uso civico, posti in essere in violazione del divieto di alienazione (così ancora Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792, che richiama in senso conforme: Cass. 3 febbraio 2004, n. 1940; Cass. 22 novembre 1990, n. 11265). 6.3. - La medesima giurisprudenza di legittimità esclude, altresì, che i beni assoggettati ad uso civico possano perdere tale loro qualità, se non mediante i procedimenti di liquidazione o liberazione dagli usi civici, previsti e disciplinati dalla legge n. 1766/1927 cit. e da numerose leggi regionali. Non è ammissibile, pertanto, nemmeno la c.d. sdemanializzazione di fatto o tacita. »

28/08/2013

 

Fonte:

http://www.patrimoniopubblico.it

 


 

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