Tutte le novità per gli architetti nella finanziaria 2011 bis: formazione continua, tirocinio per accesso, compenso professionista

La manovra finanziaria 2011 bis, approvata il 14/09/2011, introduce molte novità per i professionisti.

In questo articolo sintetizziamo le più significative, riportando il testo integrale in coda.

La parte della manovra che introduce le modifiche relative la libera professione è il Titolo II: Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo.

Le disposizioni si applicheranno entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Verrà adottato il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge per la maggior parte delle attività economiche.

Fermo restando gli esami di Stato, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza.  L'accesso alla professione è libero, la limitazione è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Viene previsto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente. La violazione dell'obbligo determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.

La disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa, al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni.

Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto è ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. (per approfondimenti leggere questo articolo)

Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

 

Il testo integrale è consultabile a questo indirizzo.

 

19/09/2011

Il Team di ReteArchitetti.t

 

Aggiornamento 26/03/2012
Norme contenute nel DL sulle liberalizzazioni hanno reso l'assicurazione professionale obbligatoria da subito.
Maggiori info sono disponibili a questo indirizzo:
http://www.retearchitetti.it/notizie/economia-e-fisco/cresci-italia-novita-per-i-professionisti-legge-24-marzo-2012-n-27.html
 

Seguici su Facebook