Mediazione Tributaria per controversie fiscali fino a 20.000 euro da aprile 2012

Il 1° aprile ha debuttato la mediazione tributaria per le controversie fiscali, un nuovo istituto predisposto dall'Agenzia delle entrate per risolvere le liti sino a 20 mila euro di valore. L'obiettivo è quello di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie, che per effetto della riduzione delle controversie potranno dedicare più tempo alle cause arretrate e a quelle di maggior valore. Ci si aspetta, oltre che una riduzione dei carichi di lavoro, anche una diminuzione dei tempi del contenzioso, visto che passeranno per la mediazione 110 mila controversie fiscali, pari al 66% del contenzioso. Tale percentuale fa riferimento ai dati dello scorso anno quando sono stati presentati 170.043 ricorsi alle Commissioni Tributarie di cui 113.253 potevano rientrare nell'istituto della mediazione fiscale.
Dal punto di vista dell'utente la mediazione tributaria porterà tempi certi per ottenere una decisione (la procedura si dovrà chiudere in tre mesi) ed una riduzione delle sanzioni, quando la mediazione di chiude positivamente con un accordo.

In merito a questo punto l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, nel caso in cui la mediazione tributaria si concluda positivamente viene sottoscritto un accordo con la riduzione delle sanzioni al 40%, sia nell'ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato il tributo confermato dal Fisco.
La mediazione tributaria, precisa l'Agenzia delle Entrate, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio.

Con il primo termine si intende che opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate ,compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi. É poi obbligatoria, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso dovrà preventivamente presentare l'istanza di mediazione, pensa l'inammissibilità del ricorso stesso.
Operativamente la proposta di mediazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica di avviso dell'accertamento (a partire dal 1° aprile 2012). Mentre nel caso, la mediazione non portasse a nessun accordo entro i 90 giorni previsti, il contribuente ha ulteriori 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via del contenzioso
Oggetto della mediazione sono solo gli atti dell'Agenzia dell'Entrate e non quelli emessi da altri organi diversi come ad esempio Equitalia. Sono escluse perciò le liti relative alle cartelle di pagamento, al fermo di beni mobili e all'iscrizione di ipoteca. In più la legge prevede che sono fuori dalla mediazione anche gli atti di recupero di aiuti di Stato.
Per valore della lite entro i 20 mila euro si intende l'importo dei maggiori tributi richiesti dall'Agenzia delle Entrate senza considerare sanzioni ed interessi. La somma delle sanzioni diventa determinante se l'atto contiene solo sanzioni, oppure se si vogliono impugnare solo queste.
In chiusura ricordiamo che le somme previste dall'accordo di mediazione possono essere pagate anche a rate. Nello specifico in 8 rate trimestrali, la prima delle quali pagata entro 20 giorni dalla firma dell'accordo.

 

06/04/2012

 

Fonte: http://www.cercageometra.it

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