Dal 2013 ridotte le percentuali di deducibilità dei costi auto e veicoli aziendali

Dalla deducibilità piena alla deducibilità limitata nelle nuove misure del 20% e del 70% per i veicoli ad uso promiscuo, dal 2013 cambiano i limiti di deduzione delle spese sulle auto aziendali e altri mezzi di trasporto. Sono gli effetti delle riduzioni della legge Fornero e di Stabilità. Vediamo tutte le informazioni, anche per le automobili in leasing o noleggio. 

Arrivano importanti novità in materia di deducibilità dei costi delle autovetture o degli altri veicoli aziendali. La legge n. 92 del 2012, meglio conosciuta come Riforma Fornero, e la legge di Stabilità del 2013 hanno ridotto notevolmente le percentuali di deduzione dei costi e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli. E questo ha un importante impatto sul carico fiscale delle imprese, degli esercenti arti e professioni. La deducibilità consente l’abbattimento delle imposte sui redditi, Irpef e Ires.

L’imposta Irpef è calcolata sul reddito delle persone fisiche, e viene applicata con aliquote per scaglioni di reddito, l’Ires è invece l’imposta sul reddito delle società. In entrambi i casi, la deduzione abbatte l’imposta da pagare, sia per i professionisti che per le imprese. La normativa fiscale relativa alla deducibilità dei costi relativi ad auto aziendali o altri veicoli è contenuta negli articoli 102 e 164 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Ci sono diverse percentuali di deducibilità per le imprese, dalla deducibilità piena alla deducibilità limitata, e diverse destinazioni del bene, le quali comportano applicazioni diverse delle deducibilità stesse, dall’utilizzo aziendale esclusivo all’uso promiscuo da parte del dipendente. Affrontiamo tutti gli aspetti relativi alle deducibilità dei costi dei veicoli aziendali, con particolare sguardo alla auto aziendali.

 

Le novità sulle deducibilità a partire dal 2013

Le riduzioni alla deducibilità della riforma Fornero 2012 e della legge di Stabilità 2013. Tra la riforma Fornero sul mercato del lavoro del giugno del 2012 e la legge di stabilità del dicembre 2012, la deducibilità dell’auto aziendali è stata fortemente ridimensionata. Sono state ridotte sensibilmente le percentuali di deducibilità dei messi di locomozione in uso presso le aziende o da parte dei professionisti.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, ossia la riforma Fornero, e poi successivamente la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, legge di stabilità, a partire dall’anno 2013, hanno modificato i seguenti articoli del TUIR:

-        l’art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR,  portando dal 40% al 27,5%, e poi con la legge di Stabilità al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali;

-        lettera b-bis) sempre dell’art. 164 comma 1, riducendo dal 90% al 70% la quota deducibile dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Si tratta dei cosiddetti fringe benefit.

Vediamo ora quali sono gli autoveicoli oggetto di agevolazione e in quali casi spetta la deducibilità piena, la deducibilità ridotta al 70% e quella al 20%.

 

Acquisto diretto e deducibilità piena

Se l’azienda o il professionista provvedono all’acquisto diretto, ai fini delle imposte sul reddito trova applicazione l’art. 164 del TUIR, che disciplina infatti i “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.

Si tratta degli acquisiti delle autovetture, degli autocaravan, dei ciclomotori, dei motocicli e, qualora si tratti di beni destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, anche gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto. In questi ultimi casi la lettera A) del comma 1 dell’art. 164 consente la deducibilità piena per l’intero ammontare del costo di acquisto. Così come è piena nel caso di acquisto di veicoli adibiti ad  uso pubblico.

L’art. 164 del TUIR stabilisce che “Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)”. Quindi elenca tutti i casi di deducibilità.

La lettera a) indica le deducibilità per l’intero ammontare, che come abbiamo visto, riguardano:

-        gli acquisti di aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan,  ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

-        veicoli adibiti ad uso pubblico (es. i taxi).

Sono inoltre oggetto di deducibilità piena dei costi anche gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Per la deducibilità piena è necessario il requisito di esclusivo utilizzo come bene strumentale nell’attività dell’impresa. L’amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini dell’esatta individuazione dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, va presa a riferimento la circostanza che l’attività dell’impresa senza quei veicoli non può essere esercitata. Ad esempio le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stese. Nel caso di veicoli adibiti ad uso pubblico, invece, non c’è problema nell’individuazione, in quanto tale uso è riconosciuto da un atto proveniente da una pubblica amministrazione.

 

La deducibilità limitata dopo la riforma Fornero e la legge di Stabilità 2013

Le lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR che disciplinano tutti i casi di deducibilità dei costi limitata (ossia non nella misura intera del 100%) sono state fortemente modificate dalla Legge Fornero prima e dalla Legge di Stabilità 2013 poi. Ci sono stati dei consistenti ridimensionamenti nelle percentuali, mentre sono rimasti invariati i limiti di spesa deducibile.

Le deducibilità in vigore fino al 2012. Prima degli interventi della riforma del lavoro e della Legge di Stabilità, la deducibilità era del 40% per le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Mentre per le attività di agenzia e rappresentanza di commercio nulla è cambiato, essendo anche prima la percentuale fissata nella misura dell’80%. Per quanto riguarda la deducibilità dei cosiddetti fringe benefit, ossia i veicoli dati in suo promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, invece la percentuale era del 90%.

Deducibilità ridotta dal 40 al 20%. La lettera b), come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, stabilisce che la deducibilità “nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)”. Si tratta delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Quindi se nel 2012 la percentuale è stata del 40%, e tale percentuale è stata in vigore fino a fine dicembre (in quanto le modifiche della riforma Fornero riguardano l’anno successivo), dal 2013 la percentuale si riduce al 20%.

La conferma dell’elevazione della deducibilità all’80%. Tale percentuale del 20 per cento è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Deducibilità ridotta dal 90 al 70% per veicoli in uso promiscuo. La quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta, di cui all’art. 164 comma 1, lettera b-bis), è passata dal 90% al 70% a partire dal 1 gennaio 2013. Questa variazione è stata introdotta dalla riforma Fornero e non è stata modificata dalla Legge di Stabilità.

Questa deducibilità, notevolmente più ampia (+50% di deducibilità rispetto al 20% dell’uso aziendale o non promiscuo), è attribuita appunto solo nel caso di destinazione del mezzo per finalità sia aziendali che personali del dipendente. L’uso promiscuo e l’applicazione della deducibilità al 70% è consentita solo se si rientra nei parametri previsti dall’Amministrazione Finanziaria.

I limiti di spesa deducibile. Il TUIR, sempre all’art. 164, indica anche quelli che sono i limiti oltre la deducibilità non è consentita. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede:

-        18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;

-        25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

-         4.131,66 euro per i motocicli;

-        2.065,83 euro per i ciclomotori.

Pertanto, è possibile fruire degli oneri deducibili, che abbattono il reddito complessivo sul quale si applicano le aliquote dell’importa sul reddito, solo entro questi limiti di costo di acquisto e nelle nuove percentuali previste. Sulla base dei limiti e delle percentuali di deduzione del 2012 e del 2013 abbiamo i seguenti oneri deducibili massimi:

-        Autovetture e autocaravan, nel 2013 onere deducibile massimo di 3.615,20 euro (20% di 18.075,99 euro). Nel 2012 tale limite era il doppio, ossia 7.230,40 euro (40%);

-        Motocicli, nel 2013 onere deducibile massimo di 826,33 euro (20% di 4.131,66 euro). Nel 2012 tale limite era il doppio, ossia 1.652,66 euro (40%);

-        Ciclomotori, nel 2013 onere deducibile massimo di 413,66 euro (20% di 2.065,83 euro). Nel 2012 tale limite era il doppio, ossia 826,33 euro (40%);

Queste riduzioni consistenti delle percentuali portano ad un aggravio di costi dell’imposta IRES di circa 723 euro, tenendo conto del 20% di 3.615 euro non più deducibili.

Esempi deducibilità 2012 e 2013. Se un’azienda acquista un autoveicolo del valore di 30.000 euro, tenendo conto dei limiti imposti dal TUIR, nel caso di 18.075,99 euro, la deducibilità calcolata nei due anni sarà pari al 40% nel 2012, ossia a 7.230,40 euro, mentre nel 2013 per effetto delle riduzioni, in questo caso al 20%, la deducibilità sarà pari alla metà, ossia 3.615,20 euro. Nel caso in cui l’autoveicolo era stato pagato ad esempio 10.000 euro, essendo tale cifra inferiore al limite, il 40% ed il 20% si calcolano su 10.000 euro, quindi la quota di deducibilità 2012 sarebbe stata pari a 4.000 euro, mentre nel 2013 è pari a 2.000 euro.

Resta ferma anche la norma in base alla quale, ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione, dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove norme in esame, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 73 della legge 92 del 2012 (Riforma Fornero).

Le condizioni imposte dal TUIR. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, sempre nella misura del 40% nel 2012 e del 20% dal 2013, limitatamente ad un solo veicolo. Se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Per le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l’utilizzazione di veicoli non disciplinati dall’art. 164 del TUIR, la deducibilità è ammessa sempreché risulti soddisfatto, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il principio generale dettato dall’art. 109 comma 5 del TUIR, per il quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.

Codice della strada e classificazione dei veicoli oggetto di deducibilità fiscale

Il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), D.P.R. n. 917 del 1986, agli articoli 102 e 104, indica quale è la disciplina fiscale degli autoveicoli aziendali, sempre in riferimento alle imposte dirette. L’art. 164 richiama il Codice della strada, nella parte in cui fa riferimento alle autovetture ed autocaravan, quindi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992.

Pertanto il richiamo diretto alla normativa del Codice della Strada nel TUIR riguarda solo queste tipologie di veicoli. Ma ovviamente sono destinatari di agevolazioni fiscali, di deducibilità anche gli altri mezzi usati in azienda. A titolo riepilogativo, vediamo la nozione di veicolo, le classificazioni e definizioni del Codice della Strada.

La nozione di veicolo è fornita dall’art. 46 del Codice della strada: “Si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo, le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento, e le  macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”.

L’art. 47 del D. Lgs. 285 del 1992 invece fornisce la classificazione dei veicoli, che riportiamo:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

L’art. 54 definisce invece le varie tipologie di autoveicoli, articolo richiamato in parte nel TUIR: “1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.

 

Veicoli aziendali in uso ai dipendenti

Queste distinzioni e definizioni di autoveicoli secondo il Codice della Strada sono utili per focalizzare su quali di questi mezzi è consentita la deducibilità piena (che abbiamo visto è legata all’attribuzione di bene strumentale), ma anche le varie ipotesi di deducibilità limitata del 20% o del 70%, quest’ultima legata all’attribuzione di veicolo concesso per uso promiscuo.

L’uso esclusivo aziendale ai fini fiscali è possibile per tutti i mezzi (quindi l’applicazione del 20% di deducibilità), mentre l’uso promiscuo, ossia il mix di destinazione del mezzo tra l’uso per finalità aziendali e l’uso per finalità personali da parte del dipendente, viene attribuito agli autoveicoli, gli autocaravan, i motocicli ed i ciclomotori. E l’uso promiscuo consente una deducibilità del 70%. Esiste poi anche l’uso esclusivamente personale del bene destinato dall’azienda al dipendente, è il caso del fringe benefit, ossia ad esempio dell’auto concessa al dipendente come benefit per lui e la sua famiglia. In questi diversi tre casi (uso esclusivo aziendale, uso promiscuo, uso esclusivo personale), la normativa sulla deducibilità è diversa.

 

Deducibilità nel leasing e noleggio

Tra le ipotesi a disposizione delle imprese, o dei professionisti, o in generale dei datori di lavoro, c’è la possibilità di optare per soluzioni alternative all’acquisto dell’auto aziendale o altro veicolo destinato a finalità aziendali. E’ possibile ricorrere alla locazione finanziaria o leasing o al noleggio. Le due ipotesi sono differenti: il leasing è un contratto atipico di finanziamento composto da due contratti separati e connessi, uno di locazione e l’altro di compravendita, visto che il bene può essere riscattato al termine del leasing, mentre il noleggio è una locazione operativa che non comporta l’acquisto del bene, ma il solo sostenimento dei canoni. Di conseguenza il trattamento fiscale in materia di deducibilità da parte dell’art. 164 del TUIR, anche nella sua nuova formulazione dopo le modifiche della Legge Fornero e della legge di Stabilità 2013, è diverso, soprattutto nei limiti alla deduzione, che in questo caso è quella limitata al 20%, a meno che il bene non sia destinato al dipendente ad uso promiscuo.

 

 

30/03/2013

Fonte:

http://www.cercageometra.it

 

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