Come sono ripartite le detrazioni di oneri e spese per i figli a carico fra i genitori?

Dalla detrazioni per figli fiscalmente a carico, alle detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, ed altri oneri e spese sostenute dai genitori per i propri figli: vediamo le modalità di riparto tra i due genitori delle agevolazioni fiscali spettanti alla famiglia. Soprattutto le regole di ripartizione in caso di separazione dei coniugi, genitori non sposati o coniuge mancante.

Alle famiglie italiane spettano alcune agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi da pagare annualmente. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) viene calcolata sul reddito del contribuente e, nelle sue modalità di calcolo, tiene conto della condizione familiare, reddituale del lavoratore nonché anche di alcuni oneri e spese sostenute per sé e per la sua famiglia, oggetto di detrazioni fiscali.

Pertanto ai lavoratori, ai genitori contribuenti ai fini Irpef, spettano delle detrazioni fiscali legate ai familiari a carico, soprattutto riguardanti i propri figli a carico (La condizione di familiare a carico è legata al mancato possesso di un reddito superiore a 2.840,52 euro). C’è la detrazione fiscale, appunto, per figli a carico ma ci sono anche le detrazioni spettanti per alcuni oneri e spese sostenute, indicate generalmente nel quadro E del modello 730, ad esempio. Si tratta delle detrazioni per spese sanitarie, per canoni di locazione, per istruzione, ecc. Tutte queste spese, se sostenute per i familiari a carico (in questo caso i figli), danno diritto ai genitori alla fruizione delle detrazioni.

Quindi per i figli a carico i genitori hanno diritto alla detrazione per figli a carico, alle detrazioni fiscali per oneri e spese. Si pone il problema di ripartire tra i due genitori le detrazioni fiscali legate ai figli, essendo possibile che entrambi siano assoggettati ad imposta Irpef in qualità di possessori di un reddito imponibile (si pensi al reddito da lavoro dipendente o autonomo). La questione diventa di particolare rilevanza nei casi ad esempio di separazione legale tra i coniugi o anche i casi di genitorialità senza essere coniugi.

In questi casi, la detrazione principale, oggetto di regolamentazione riguardo le modalità di riparto tra genitori, è la detrazione per figli a carico. Con la legge di Stabilità 2013 l’importo delle detrazioni teoriche (art. 12 del TUIR) è stato aumentato:

-       950 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico (nel 2012 era 800 euro);

-       1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (nel 2012 era 900 euro);

-       Aumento di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 1992 (sino al 2012 l’importo era di 220 euro);

-       Aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di 3 figli a carico (questo importo è lo stesso del 2012, nessun incremento).

Questi importi sono solo teorici, per l’effettivo ammontare della detrazione spettante ai genitori bisogna rapportare gli importi al proprio reddito, secondo quanto previsto dal TUIR, ossia considerare il reddito posseduto dal contribuente richiedente e rapportarlo a dei parametri previsti dal TUIR. Per maggiori sul calcolo informazioni vediamo la detrazione per figli a carico.

La detrazione per figli a carico, appena accennata, spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dall’eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.

Si pone il problema relativo alla ripartizione tra i genitori di questa detrazione fiscale spettante per i figli, ma anche per le altre detrazioni per oneri e spese. E questo nei vari casi, come il caso dei coniugi sposati, dei genitori non coniugati, il caso della separazione dei genitori. Il TUIR in materia di detrazioni per figli a carico disciplina proprio questi casi. Vediamoli tutti.

 

Ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori non legalmente ed effettivamente separati

La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separatiovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Quindi l’ammontare della detrazione teorica, con eventuali maggiorazioni per figli con handicap o per presenza di più di tre figli, deve essere divisa per metà tra i genitori.

La detrazione teorica e la ripartizione del 50%. Chiarito che la detrazione teorica può essere ripartita al 50%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ripartizione può essere effettuata anche sul risultato finale della detrazione calcolata, applicando le formule previste dal TUIR, in relazione al reddito di ciascun coniuge.

Deroga per evitare casi di incapienza. Di norma è quindi il 50% a testa, ma è possibile derogare in favore del coniuge col reddito più alto, con un accordo tra i genitori. Questa deroga in favore del coniuge col reddito più alto è stata introdotta nell’art. 12 del TUIR, per evitare i casi di incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori. Cioè il caso in cui il genitore destinatario del 50% della detrazione non debba pagare una imposta Irpef tale da poter fruire della detrazione.

Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Ricordiamo che le detrazioni fiscali abbattono l’imposta lorda da pagare, ma se l’imposta calcolata è più bassa della detrazione per figli a carico spettante, allora si verifica il caso dell’incapienza. E la conseguente perdita della detrazione. In questo caso, invece, il legislatore consente di trasferire al proprio coniuge il 50% della detrazione per figli a carico, al fine di consentire un risparmio d’imposta al proprio coniuge, e quindi al nucleo familiare.

Ripartizione della detrazione su tutti i figli. Inoltre è stato chiarito, dalla circolare ministeriale 20/E del 13 maggio 2011, che l’eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori e solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori la detrazione può essere applicata in misura diversa.

La forma dell’accordo per la detrazione al coniuge col reddito più alto. La circolare n. 15/E ha precisato che non è richiesta alcuna particolare forma. Però in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, quindi di una sede dell’Agenzia delle Entrate, i genitori devono però fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione nella misura convenuta, ossia in favore del coniuge col reddito più alto.

Genitori separati e ripartizione delle detrazioni per figli a carico

E’ uno dei casi più frequenti, ossia il caso della separazione legale, disposta dal Giudice. Le detrazioni fiscali per figli a carico in caso di separazione seguono alcune regole disposte dal Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR), che appunto prevede il caso della separazione.

L’art. 12 del TUIR, in materia di ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione, prevede:

-       “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.

-       “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”.

-       “Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito (incapienza), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”.

Sulla base di questa normativa fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di regole per la ripartizione della detrazione tra i genitori effettivamente e legalmente separati, soprattutto riguardo al caso dell’incapienza e degli accordi tra le parti per la fruizione della detrazione. Per maggiori informazioni vediamo la detrazione per figli a carico in caso di separazione.

Detrazioni per figli a carico nel caso di genitori non coniugati

Si tratta dei casi, sempre più frequenti, di famiglie di fatto, con figli ed i due genitori non sposati, conviventi o non conviventi. Anche in questo caso ai due genitori spettano le detrazioni fiscali per figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR. Si pone il problema riguardo la ripartizione non essendo né coniugi né separati.

La legge n. 54 del 2006, che disciplina le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, prevede all’art. 4 comma 2: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

Pertanto, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare Ministeriale n. 15/E del 2007, nei casi di figli di genitori non coniugati, per le detrazioni per figli a carico, si applicano le stesse disposizioni previste nei casi di genitori separati, di cui abbiamo parlato in precedenza, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i due genitori. Anche in questo caso è possibile un accordo tra le parti per attribuire la detrazione al genitore con il reddito più alto.

Quindi sostanzialmente i due genitori non sposati sono equiparati ai genitori separati. Ossia, come previsto dal TUIR, la ripartizione spetta nella misura del 50% per ogni genitore (equiparazione all’affidamento congiunto o condiviso). Nella separazione viene stabilito che in mancanza di accordo la detrazione spetta al genitore affidatario.

In questo caso non c’è una “lite” sui figli da parte dei genitori non coniugi, ma sono pur sempre valide le regole relative al raggiungimento di un accordo tra le parti per la fruizione della detrazione per figli a carico, quindi i genitori devono stabilire se restare con la detrazione per figli a carico ripartita nella misura del 50% a testa oppure affidare la fruizione del 100% della detrazione fiscale al genitore con il reddito più alto o non incapiente (ossia il genitore che non produrre un reddito tale da avere la possibilità di abbattere la propria imposta Irpef da pagare con le detrazioni fiscali, in questo caso per figli a carico).

Si tratta quindi di raggiungere una intesa tra le parti ai fini della fruizione migliore delle detrazioni per figli a carico, onde evitare che per incapienza venga persa l’agevolazione fiscale. Nel caso di liti tra le parti, anche per i coniugi non sposati, valgono le regole relative ai casi di separazione, quindi le modalità relative all’incapienza e l’accordo. Per maggiori informazioni vediamo ledetrazioni fiscali per figli a carico in caso di separazione.

Coniuge fiscalmente a carico o mancante: le regole per la ripartizione

L’art. 12 che disciplina le detrazioni fiscali per familiari a carico prevede che “in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione (per figli a carico) compete a quest’ultimo per l’intero importo”. Quindi le agevolazioni fiscali riguardo gli oneri detraibili ai fini Irpef sono destinate al coniuge contribuente che ha a carico l’altro coniuge. Quindi spettano al contribuente le detrazioni per coniuge a carico, quelle per figli a carico ed anche le altre detrazioni per oneri e spese, essendo l’unico genitore che è percettore di reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Il caso del genitore mancante e la detrazione per coniuge a carico. Sempre l’art. 12 del TUIR prevede che“se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) dell’art. 12 ossia le detrazioni per coniuge a carico”.

Quindi di fatto il primo figlio a carico viene equiparato, ai fini fiscali, al coniuge mancante, ottenendo la detrazione per coniuge a carico in luogo di quella per figli a carico, che spetta però agli altri figli. In presenza di più figli, però, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo.

E’ bene ora precisare cosa significa in materia fiscale, ed in questo caso, il primo figlio ed il requisito della convivenza: si intende quello con età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Per verificare la convivenza va confrontata la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al primo figlio.

Detrazioni fiscali per oneri e spese sostenute in favore dei figli

Il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede anche altre detrazioni fiscali in materia di imposta sul reddito Irpef. Oltre alla detrazione per figli a carico, c’è la detrazione per coniuge a carico, ma anche le detrazioni per oneri e spese, che sono quelle generalmente indicate nel quadro E del modello 730. Tra le altre, si tratta delle seguenti detrazioni fiscali:

-       Detrazioni per spese sanitarie;

-       Detrazioni per spesa sanitarie o per veicoli per disabili;

-       Detrazioni per mutui ipotecari;

-       Detrazioni per spese di istruzione, ecc.

Tenuto conto che le seguenti detrazioni spettano anche se le spese sono sostenute per familiari a carico, ivi compresi i figli, si pone il problema di stabilire in che modo devono essere ripartite queste spese sostenute per i figli tra i genitori, sia nella condizione di coniugi non separati, sia in caso di separazione, o negli altri casi. Linee guida arrivano dall’Agenzia delle Entrate.

Come precisato dalla circolare n. 11/E del 2007, le regole di ripartizione delle detrazioni per figli a carico non valgono anche per il riparto delle altre detrazioni per spese ed oneri. In questi casi non vanno seguiti i criteri dell’art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR, ma le seguenti regole:

-       quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione  o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa;

-       Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al  loro effettivo sostenimento;

-       Qualora i genitori intendano ripartire le spese in  misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione;

-       Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Quindi ad esempio, nel caso di detrazioni per spese sanitarie, lo scontrino parlante con il quale vengono acquistati dei farmaci ad esempio, se contiene il codice fiscale di uno dei due genitori, allora la detrazione spetta al genitore indicato nello scontrino parlante, essendo intestato a quest’ultimo il documento che certifica la spesa. In altri casi, va preso come riferimento l’effettivo sostenimento, quindi ha ovviamente la possibilità di fruire delle detrazioni chi dimostra che ha effettivamente sostenuto la spesa. E’ chiaro che è possibile ai genitori far indicare nel documento comprovante la spesa sostenuta, sempre per il familiare a carico (in questo caso i figli), la percentuale di ripartizione.

Tenendo conto che non si seguono, per le altre detrazioni fiscali o gli oneri deducibili, le regole previste dall’art. 12 comma 1 del TUIR per le detrazioni per figli a carico, la ripartizione percentuale (50% o 100%) delle detrazioni per figli a carico non deve necessariamente essere seguita per le altre spese sostenute per i figli.

20/03/2013

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

 

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