Codice Deontologico Architetti Italiani 2014
Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: “La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse”;
PREAMBOLO
LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR
La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell’ambito delle rispettive competenze.
Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l’assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell’utente finale, nell’ambito delle rispettive competenze.
Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.
Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività, in modo da comprendere l’ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.
Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all’Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.
Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale appartiene.
La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.
La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che l’Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l’Architetto Iunior e il Pianificatore Iunior deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.
2. Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.
3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.
4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
Titolo II
DOVERI GENERALI
Art. 2 (Professionalità specifica)
1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.
2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.
3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.
Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
1. Il Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all’interno della quale opera.
2. Il Professionista nell’esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull’impatto che le opere da lui realizzate andranno a provocare sulla società e sull’ambiente.
3. Il Professionista, per l’attività urbanistico-edilizia svolta nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)
1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l’attività esercitata senza titolo professionale o in periodo di sospensione, l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.
5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine presso cui si è iscritti.
6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’Ordine.
Art. 5 (Lealtà e correttezza)
1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un’opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.
3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all’interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 (Indipendenza)
1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.
Art. 7 (Riservatezza)
1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente.
3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.
4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell’Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
Art. 8 (Competenza e diligenza)
1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.
3. Il Professionista deve svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.
Art. 9 (Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
2 Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.
Art. 10 (Verità)
1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.
Art. 11 (Legalità)
1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
4. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
5. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.
6. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell’associazione di tipo mafioso.
Titolo III
RAPPORTI CON L’ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Art. 12 (Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)
1. Il Professionista ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.
2. Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell’Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all’Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell’interesse generale.
4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonché nel rispetto del presente Codice Deontologico.
5 L’iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: - informa tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta nomina od elezione; - si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell’Ordine dovesse impartire nell’interesse o a tutela della categoria.
6. L’iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.
Titolo IV
RAPPORTI ESTERNI
Art. 13 (Società tra professionisti)
1. I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
2. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell’Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.
Art. 14 (Rapporti con i committenti)
1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e Terzi)
1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
2. Il Professionista deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima e dal committente stesso.
3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.
Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell’Ordine.
2. Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, deve attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall’Art. 51 del Codice di Procedura Civile.
4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, , nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.
Art. 17 (Cariche istituzionali)
1. Il Professionista deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.
Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)
1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria, deve astenersi dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.
Titolo V RAPPORTI INTERNI
Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.
2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l’incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera. Sono fatti salvi i diritti d’autore.
3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.
4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione, dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell’Ordine di appartenenza del Collega.
Art. 20 (Concorrenza sleale)
1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza ai sensi dell’art. 11 comma 2: a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista; b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale; c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso; d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro Professionista; e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.
2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.
Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un rapporto unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione.
3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto: - a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell’art. 20; - ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate; - a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale; - a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio della collaborazione.
4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.
Art. 22 (Rapporti con tirocinanti)
1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l’adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.
2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
Titolo VI
ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art. 23 (Incarico professionale)
1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24.
2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.
Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 25 (Accettazione dell’incarico)
1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Art. 26 (Incarico congiunto)
1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico: a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere; b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega; c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.
Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)
1. Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a: a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative; b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
Art. 28 (Cessazione dell’incarico)
1. Il Professionista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
Art. 29 (Rinuncia all’incarico)
1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.
Art. 30 (Inadempimento)
1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.
Art. 31 (Conflitto di interessi)
1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione)
1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.
Art. 33 (Restituzione dei documenti)
1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest’ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.
Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)
1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Art. 35 (Informativa)
1. L’informativa al committente in ordine all’attività professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio.
Art. 36 (Pubblicità informativa)
1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.
Titolo VII POTESTA’ DISCIPLINARE
Art. 37 (Potestà disciplinare)
1. Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l’azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.
5. L’azione giudiziaria non sospende l’azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.
Art. 38 (Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)
1. Al fine di attuare l’Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l’unità dell’ordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.
Art. 39 (Certezza del diritto)
1. Il Consiglio Nazionale potrà massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it.; la massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.
Art. 40 (Condotta)
1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
Titolo VIII SANZIONI
Art. 41 (Sanzioni)
1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono: a) l’avvertimento, b) la censura, c) la sospensione, d) la cancellazione. Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
2. Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme: - è colposa, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; - è dolosa, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui si fa dipendere l’esistenza della sanzione, è dal Professionista preveduta e voluta come conseguenza della propria azione od omissione.
3. Se ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme, colposa o dolosa, ha come effetto un danno, quale la conseguenza di un’azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, una macchina, un immobile o quant’altro abbia un valore economico, affettivo e morale, costituisce circostanza aggravante per la violazione deontologica e sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.
4. Ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione minima dell’avvertimento fino alla sanzione massima della sospensione per dieci giorni. Ogni violazione deontologica dolosa comporta la sanzione minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione massima della cancellazione.
5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.
6. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti commi sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore.
7. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione all’albo.
Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42 (Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione.
Art. 43 (Aggiornamento del Codice deontologico)
1. Il Consiglio Nazionale delibera l’aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.
Art. 44 (Entrata in vigore)
1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.
Codice Deontologico Architetti 2014
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