CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSERVATORI DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI ITALIANI 2009

Visto l’art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di

svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione

che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;

Visto l’art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e

artistico della Nazione”;

Visto il DPR 5 giugno 2001, n.328 che ha instituito il titolo di “conservatore dei beni

architettonici e ambientali” attribuendogli competenze non riservate o esclusive.

 

PREAMBOLO

LA PROFESSIONE DI

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI

 

La professione di “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è espressione

di cultura e tecnica per una valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e

artistico.

Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è una figura professionale con

preparazione specifica per operare nel settore della conoscenza, dello studio, e

dell'analisi inerenti la conservazione dei beni architettonici e ambientali. In

particolare egli ha una preparazione specifica nella diagnosi dei processi di

degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali nonché nell'individuazione

degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione, con espressa

esclusione di ogni attività di progettazione.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il “Conservatore dei beni architettonici

e ambientali” ha il dovere di mantenere la propria autonomia di giudizio e di

difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma,

dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione

espressa.

Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” cura la propria formazione,

conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali

è svolta l’attività.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della

professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito affidatogli.

Il rapporto con il Committente, caratterizzato da una forte asimmetria informativa,

si basa sulla fiducia, che si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa

di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole

comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del

professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale

appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli

professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua

credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella

capacità dell’”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” di essere all’altezza

del ruolo affidatogli.

Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che il

“Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve preservare per un corretto

rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che si ripone nella sua

figura professionale.

 

 

Titolo I

PARTE GENERALE

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica ai “Conservatori dei beni architettonici e

ambientali” iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o

societario, dell’attività professionale a presidio dei valori e interessi generali

connessi all’esercizio professionale nonché del decoro e della credibilità della

professione.

2. A tal fine il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve conformare

la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all’estero a favore di un cliente non italiano, il

“Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto al rispetto delle

presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si

svolge la prestazione, se esistenti.

4. Ove le norme estere siano incompatibili con quelle italiane, esse prevalgono,

salvo nel caso in cui il cliente sia italiano.

 

 

Titolo II

PRINCIPI E DOVERI GENERALI

 

Art. 2

(Professionalità specifica)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve conformare la sua

attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che

regola l’incarico professionale. In particolare può avvalersi di collaboratori, ove

non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione;

2. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più

in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la

propria direzione e responsabilità.

Art. 3

(Lealtà e correttezza)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve svolgere la sua

attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi a

qualunque titolo coinvolti.

Art. 4

(Indipendenza)

1. Nell’esercizio dell’attività professionale il “Conservatore dei beni architettonici e

ambientali” ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e

intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 5

(Riservatezza)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve ispirare la sua

condotta al riserbo circa coloro che ricorrono alla sua prestazione nonché alle

persone a questi ultimi legate; al contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui

sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima, sia per il tempo della

stessa che successivamente.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a tale dovere

anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e

verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico

si perfezioni.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a richiedere il

rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla

prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia

mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti

all’Ordine, operano, a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

Art. 6

(Competenza e diligenza)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve accettare

incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con

un’organizzazione adeguata.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve comunicare al

cliente le circostanze impeditive della prestazione richiesta al loro verificarsi,

proponendo l’ausilio di altro professionista.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve svolgere l’attività

professionale con diligenza.

Art. 7

(Aggiornamento)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve curare costantemente

la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo

sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

2. L’aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a

iniziative di formazione.

3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal

Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui

al presente articolo.

Art. 8

(Verità)

1. Le dichiarazioni rese in giudizio dal “Conservatore dei beni architettonici e

ambientali” devono essere vere.

2. Devono essere vere le asseverazioni e le altre dichiarazioni rese dal

”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” dinanzi alla pubblica

amministrazione.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non può introdurre o far

introdurre intenzionalmente nel processo o nel procedimento amministrativo

dati falsi.

Art. 9

(Legalità)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a rispettare la

legge nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività.

2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento,

comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.

Art. 10

(Responsabilità patrimoniale)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve porsi in condizione di

poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione.

 

 

Titolo III

RAPPORTI ESTERNI

 

Art. 11

(Rapporti con altri professionisti)

1. Qualora il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” accetti un incarico

congiuntamente con altri professionisti, deve assicurarsi che le modalità di

firma degli atti professionali siano adeguate ad assicurare l’identificazione

dell’autore della singola prestazione e l’accertamento dell’osservanza delle

rispettive competenze.

2. E’ fatto divieto al “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” di firmare

atti professionali congiuntamente a professionisti che appartengono ad altre

categorie senza l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la

propria direzione e responsabilità personale.

Art. 12

(Patti di esclusiva)

1. I “Conservatori dei beni architettonici e ambientali” che intendono collaborare

tra di loro in esclusiva o con altri colleghi è opportuno che si accordino per

iscritto stabilendo l’oggetto e la durata dei reciproci impegni.

Art. 13

(Concorrenza sleale)

1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere

rilevanza ai sensi dell’art. 9 comma 2:

a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro

professionista;

b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il

risultato di prestazioni professionali altrui;

c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista

idonei a determinarne il discredito;

d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro

professionista;

e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio

professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.

Art. 14

(Divieto di attività senza titolo professionale

o di uso improprio di titoli)

1. Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 3 l’uso di un titolo

professionale non conseguito.

2. Il ’”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” può utilizzare il titolo

accademico di professore solo se sia docente universitario di materie afferenti

alla sfera di competenza della categoria. In ogni caso dovrà specificare la

qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

3. Il titolo “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve sempre essere

usato per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni.

Art. 15

(Sostituzione di collega per decesso)

1. In caso di decesso di un collega, il “Conservatore dei beni architettonici e

ambientali” chiamato a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o

la sua temporanea gestione dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto

ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato

impedimento.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” sostituto, deve agire con

particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei

collaboratori del collega deceduto.

3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal “Conservatore dei beni

architettonici e ambientali” sostituto, gli eredi possono chiedere parere

all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

Art. 16

(Sostituzione di collega per sospensione o temporaneo impedimento)

1. In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento

temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma

dell’articolo precedente.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” sostituto deve agire con

particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati

strutturali e organizzativi.

Art. 17

(Rapporti con l’Ordine)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a prestare

all’Ordine adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace

l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

2. I “Conservatori dei beni architettonici e ambientali” che sono eletti componenti

del Consiglio dell’Ordine non hanno vincolo di mandato in quanto

rappresentano tutte le categorie appartenenti all’Ordine; essi devono

adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve comunicare senza

indugio all’Ordine di appartenenza e, se del caso, a quello competente per

territorio, i dati a cui è tenuto ai sensi dell’ordinamento professionale.

Art. 18

(Rapporti con le Istituzioni)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il “Conservatore dei beni

architettonici e ambientali” deve curare, con particolare diligenza, l’osservanza

dei doveri di cui al Titolo II.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve astenersi

dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi

professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non

espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che sia in rapporti di

parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od

operano nelle Istituzioni non deve vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di

qualsiasi natura nella sua attività professionale.

Art. 19

(Partecipazione a commissioni e giurie)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che, in quanto tale, è

nominato in una commissione o giuria deve curare che le modalità con cui

svolge il proprio ufficio siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi

natura per sé o per altri.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, durante la partecipazione

ad una commissione aggiudicatrice, non deve vantare tale incarico al fine di

trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che sia in rapporti di

qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatici non deve vantare

tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 20

(Attività di assistenza a gare e concorsi)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che, a qualunque titolo,

abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle

procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad

astenersi dal concorrere alle medesime.

Art. 21

(Cariche istituzionali)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve curare che le

modalità con cui svolge il proprio mandato presso le Istituzioni siano improntate

a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri.

2. Costituisce aggravante l’avere compiuto, nell’espletamento del mandato presso

le Istituzioni, reati che comportano un pregiudizio dei valori tutelati dal codice

deontologico.

Art. 22

(Partecipazione a campagne elettorali politiche)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che ricopre cariche di

rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria deve astenersi

dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a

campagne elettorali politiche.

 

 

Titolo IV

RAPPORTI INTERNI

 

Art. 23

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il “Conservatore dei beni

architettonici e ambientali” è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro

adeguate.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è responsabile

disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non

sono abilitati.

 

 

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

 

Art. 24

(Incarico professionale)

1. L’incarico professionale, qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è

ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve consapevolmente

consigliare diagnosi e interventi inutilmente gravosi o illeciti.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve rifiutarsi di accettare

l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere

da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o

illegittime.

Art. 25

(Conflitto di interessi)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto ad astenersi dal

prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un

interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto

svolgimento dell’incarico.

2. L’obbligo di astensione opera anche se i clienti che sono portatori di interessi

confliggenti si rivolgano ad altri professionisti che partecipano della stessa

società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

Art. 26

(Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante

ai sensi degli artt. 3 e 4, il comportamento del “Conservatore dei beni

architettonici e ambientali” che stabilisce con imprese e società patti attinenti i

servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente.

2. La cointeressenza con imprese e società delle quali il “Conservatore dei beni

architettonici e ambientali” sia titolare, amministratore, socio ovvero creditore a

qualunque titolo, nei lavori circa i quali egli ha prestato o presta la propria

attività professionale è consentita solo con l’autorizzazione scritta del cliente.

Art. 27

(Accettazione dell’incarico)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve far conoscere

tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.

2. Egli deve adoperarsi, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisare

oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.

Art. 28

(Subentro al collega)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, chiamato a sostituire un

collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente che la

sostituzione sia stata tempestivamente comunicata al collega ed entrare in

contatto con il medesimo per rendere effettivo il subentro, salvo documentato

impedimento.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in tal caso sostituito, deve

adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo

dell’opera.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” prima di svolgere l’incarico

dovrà verificare e comunicare al cliente ed al collega le prestazioni che

risultano già svolte.

Art. 29

(Incarico congiunto)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che riceve un incarico

congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi

compiti. In particolare:

a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;

b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa

preventiva con il collega;

c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella

propria sfera professionale.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a informare

l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la

ritenga idonea a pregiudicare i valori che informano il presente Codice.

Art. 30

(Riservatezza professionale)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non può divulgare notizie e

informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri

professionisti.

2. Non può essere divulgata o registrata una conversazione senza il consenso di

tutti i partecipanti.

3. In caso di comunicazione a distanza, deve essere resa nota l’eventuale

partecipazione di terzi.

Art. 31

(Compensi)

1. Il ”Conservatore dei beni architettonici e ambientali” determina con il cliente il

compenso professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto

previsto dalle leggi speciali.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” nell’accettazione

dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i

criteri per il compenso per la propria prestazione.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a comunicare al

Cliente ogni variazione di condizioni che possa modificare le originarie

pattuizioni dell’incarico.

Art. 32

(Esecuzione dell’incarico)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve svolgere l’incarico

con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve, tempestivamente,

informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali

dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è

tenuto a:

a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in

tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e, se del caso, proporre al cliente

soluzioni alternative;

b) adottare la soluzione tecnica più adeguata alla richiesta del cliente,

accertandone la conformità alle norme ad essa applicabili.

c) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi

nello svolgimento della prestazione.

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3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, fatta salva la sua

autonomia intellettuale e tecnica di cui all’art.4, deve anteporre gli interessi del

cliente a quelli personali.

4. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, qualora debba superare i

limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare il Cliente e ottenere

esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Art. 33

(Standard prestazionali)

1. La conformità a standard prestazionali, adottati dal Consiglio Nazionale, è

indice di corretta esecuzione dell’incarico, anche al fine dell’osservanza dei

doveri di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 34

(Cessazione dell’incarico)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve proseguire

l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare

la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” non deve proseguire

l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto

svolgimento.

3. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” che non sia in grado di

proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni

alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e

chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

4. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” deve avvisare

tempestivamente il Cliente della cessazione dell’incarico e metterlo in

condizione di non subire pregiudizio.

Art. 35

(Rinuncia all’incarico)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, fatto salvo quanto previsto

dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al

cliente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in caso di irreperibilità del

Cliente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto e con

l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è

esonerato da qualsiasi altra attività.

Art. 36

(Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento

dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante

trascuratezza degli interessi del Cliente.

2. Costituiscono infrazione disciplinare le carenze degli elaborati o della

prestazione, anche se non contestate dal Cliente.

3. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico

professionale che derivi dall’inosservanza di quanto previsto all’art. 7.

Art. 37

(Restituzione dei documenti)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali” è tenuto a consegnare al

cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all’incarico quando

quest’ultimo ne faccia richiesta.

Art. 38

(Richieste di pagamento)

1. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in costanza del rapporto

professionale non formalizzato per iscritto, può chiedere la corresponsione di

anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di

acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione

professionale oggetto dell’incarico.

2. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, ove non previste

forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute

e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota

dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.

3. La richiesta di compensi, di cui all’art. 31, palesemente non proporzionati

all’attività svolta costituisce infrazione disciplinare.

4. Il “Conservatore dei beni architettonici e ambientali”, in caso di mancato

pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato,

salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 39

(Informativa)

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle

disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica;

attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è

stata svolta;

- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti,

sedi, orari;

- le aree di competenza specifica;

- i criteri di calcolo dell'onorario.

3. Tale informativa può essere corredata da:

- fotografie: personali e dello studio;

- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti pubblici e privati,

ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate,

anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente

autorizzati dal cliente;

- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;

- l'indicazione della affiliazione a network professionali;

- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio

limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.

4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo

esemplificativo, il professionista è tenuto a:

- indicare, in caso di incarico congiunto, le prestazioni professionali

concretamente svolte;

- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;

- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;

- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;

- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di

competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;

- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il

regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge o ha

svolto l'attività professionale.

Art. 40

(Pubblicità informativa)

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la

pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni

professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la

determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.

2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del

messaggio. Spetta all’Ordine procedere al periodico monitoraggio delle

campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei

suddetti criteri;

3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici

compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo

esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del

professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno

uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.

Art. 41

(Limiti)

1. E’ vietata la diffusione da parte del professionista che partecipa ad eventi

pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a

trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la

collaborazione a giornali - di indicazioni circa le prestazioni offerte, i nomativi

dei propri clienti e gli onorari praticati.

2. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o

attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,

come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - è responsabile, ove

non dimostri di aver fatto quanto necessario per impedirlo o attenuarne le

conseguenze, della diffusione delle indicazioni di cui al comma precedente da

parte di soggetti terzi.

3. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è

consentita alle condizioni di cui al presente articolo.

4. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e di pubbliche relazioni a

condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto del presente

articolo.

 

 

Titolo VI

POTESTA’ DISCIPLINARE

 

Art. 42

(Potestà disciplinare)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta ai Consigli degli Ordini

provinciali la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla

violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo

successivo.

2. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VII, devono essere adeguate alla gravità

dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle

specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a

determinare l’infrazione.

3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento

disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle

disposizioni del presente Codice.

Art. 43

(Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)

1. Al fine di attuare l’art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il

Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità

dell’ordinamento di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale è tenuto a conformarsi alla propria giurisprudenza.

3. Ove ritenga l’esigenza di mutare indirizzo, il Consiglio Nazionale, salvo che

quest’ultimo indirizzo sia più favorevole all’incolpato, decide il caso in esame

conformemente ai precedenti e annuncia la regola deontologica che in futuro

disciplinerà la condotta.

4. Il Consiglio Nazionale è tenuto a riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini

provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del

Codice deontologico non conforme alle sue precedenti decisioni.

Art. 44

(Certezza del diritto)

1. Il Consiglio nazionale procede a massimare le sue decisioni, che sono

pubblicate nel sito www.awn.it

2. La massima della decisione è redatta dal Consigliere che ha svolto le funzioni

di relatore.

3. La massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente

fattispecie e regola deontologica applicata.

Art. 46

(Volontarietà della condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.

2. La violazione deve essere volontaria, anche se omissiva.

3. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.

4. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso

procedimento, la sanzione deve essere unica.

 

 

Titolo VII

SANZIONI

 

Art. 47

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l’avvertimento, la

censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’art.45 del R.D.

23.10.1925, n.2537.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

2. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra

infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la

sanzione della sospensione.

3. Le violazioni non previste al comma precedente comportano la sanzione

dell’avvertimento o della censura.

4. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti comma sono

comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione

immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi

sei.

5. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno

disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti

necessari per l’iscrizione all’albo.

 

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 48

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi

generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di

applicazione.

Art. 49

(Aggiornamento del Codice deontologico)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Nazionale delibera, sentiti gli

Ordini provinciali, l’aggiornamento formale del presente Codice sulla base degli

indirizzi consolidatisi ai sensi dell’art. 44, comma 3.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1 settembre 2009.

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it.

3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti

che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più

favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con

decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.