In quali casi è prevista l’IVA agevolata per i lavori edilizi?

La normativa sulle ristrutturazioni edilizie ha subito una serie di importanti innovazioni nel corso degli ultimi anni. Tra gli aspetti maggiormente rilevanti della disciplina, vogliamo oggi soffermarci sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Agevolazione IVA per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per poter parlare proficuamente e compiutamente della normativa IVA in tema di ristrutturazione edilizia, dobbiamo innanzitutto distinguere il macrocomparto dei lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) da quello relativo ai lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

Per quanto concerne i servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è infatti previsto un regime agevolato rappresentato dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al 10%, anziché al 21%.

In merito, si rileva come le cessioni dei beni rimarranno assoggettate all’aliquota IVA agevolata solo ed unicamente se la fornitura relativa sarà posta all’interno dell’ambito del contratto di appalto.

Ed è questo il tema più delicato di questa parte normativa: se infatti l’appaltatore fornisce dei beni di valore “significativo”, l’aliquota ridotta al 10% si applicherà a tali beni solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione, che sarà considerato al netto del valore dei beni stessi. Come ribadito in un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il limite di valore sarà individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione (rappresentato dall’intero corrispettivo che il committente dovrà erogare all’appaltatore), solo il valore dei beni significativi.

A questo punto, diviene di fondamentale importanza comprendere quali sono i beni significativi, univocamente individuati dal legislatore con il decreto 29 dicembre 1999, che ha modo di riferirsi a: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.

In tutti i beni significativi, l’aliquota agevolata si applicherà solamente fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore degli stessi beni significativi.

 

Un esempio

Se il discorso di cui sopra può sembrare complesso, un aiuto a evidenziare meglio quanto appena sancito ci viene offerto ancora dall’Agenzia delle Entrate, che propone un tipico “case study” nel suo opuscolo di febbraio 2012 legato alle ristrutturazioni edilizie e alle conseguenti agevolazioni fiscali.

Assumiamo di dover affrontare un costo totale dell’intervento pari a 10 mila euro, di cui 4 mila euro per prestazioni lavorative, e 6 mila euro per il costo di beni che abbiamo avuto modo di identificare tra quelli “significativi”. Sui beni significativi l’Iva agevolata al 10% si applicherà esclusivamente sui 4 mila euro, cioè sulla differenza tra il costo totale dell’intervento e quello dei beni significativi. Ne consegue che sul valore residuo, pari a 2 mila euro, l’imposta sul valore aggiunto si applicherà nella misura ordinaria del 21%.

 

Esclusioni

La normativa che disciplina l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% incontra tuttavia qualche importante ipotesi di esclusione. Tra le principali, ricordiamo come non sia possibile applicare il bonus Iva ai materiali o ai beni forniti da un soggetto differente da quello che esegue i lavori; ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; alle prestazioni professionali (pure se effettuate all’interno dell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio); alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

 

Agevolazione Iva per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

Stabilito quanto precede per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, evidenziamo come per tutti gli altri interventi di recupero edilizio sia sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva al 10%.

Nel largo recinto che ricomprende tali attività, sono incluse le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o di opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; e l’acquisto di beni (ad eccezione delle materie prime e dei semilavorati), forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

10/12/2012

Fonte:

http://www.reteingegneri.it

 

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