Con la riforma del condominio è sufficiente la maggioranza qualificata per la modifica dei millesimi: conferma della Cassazione

Come contenuto nella riforma del Condominio che ha rivisto le modalità di modifica dei millesimi nelle strutture a residenza collettiva, la Cassazione ha confermato, con la sentenza 11387 della Seconda sezione, il contenuto per le delibere a maggioranza qualificata, mentre in precedenza, per apportare le modifiche alle ripartizioni degli spazi privati era necessaria una decisione unanime.
Non si tratta solo di maggioranza dei presenti al consesso che riscrive le tabelle millesimali dei condomini, ma anche la rappresentanza degli stessi a risultare sufficiente per la modifica.


La riforma della legge 220/2012 ha modificato una ventina di articoli del Codice civile – dal 1117 al 1138 – tra cui, come detto, anche il minimo di concordia necessaria per apportare modifiche ai quadri di suddivisione millesimali tra i residenti.
Le nuove disposizioni sono contenute nel regolamento che il Condominio deve aver approvato sempre a maggioranza da parte della propria assemblea, meglio se a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge. Come spiegato dalla Cassazione è sufficiente per assicurare una variazione dei millesimi solo in base all’accordo della maggioranza dei presenti o, in alternativa, delle singole proprietà.

La sentenza della Cassazione è arrivato a seguito della presentazione di un esposto proprio in senso contrario, che era stato inizialmente accolto dalla Corte d’Appello di Milano, la quale aveva predisposto l’annullamento di una delibera condominiale che introduceva una modifica alle caratteristiche della possibilità di ripartire le spese condominiali con la semplice votazione a maggioranza deliberata in assemblea.
Ora l’annullamento da parte della Cassazione riconosce al contempo la validità della riforma condominiale in uno dei suoi passaggi più delicati per la vita in comune dei condomini.

10/06/2013
Fonte:
http://www.blog.immobiliare-italia.it

Seguici su Facebook