Certificato agibilità. Cosa succede se non vi è la prova di regolarità urbanistica?

Il silenzio assenso sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità si forma esclusivamente nel caso in cui la richiesta del provvedimento sia corredata dalla documentazione specificamente indicata: non si forma, pertanto, in caso di omessa presentazione della documentazione relativa alla non abusività dell’opera.

 

Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione n.2665 del 16/05/2013

Relatore :

Vincenzo Lopilato

Presidente :

Giuseppe Severini

 

Oggetto:

procedura --> giusto procedimento --> art. 10 bis L. 241/90

Sintesi:

Qualora un provvedimento di rigetto sia fondato su due distinte ragioni, è sufficiente che il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 abbia avuto ad oggetto una sola di esse perché l’atto finale risulti ugualmente legittimo.

Estratto:

« 5.– Con riferimento al rigetto della domanda di sanatoria, con un primo motivo si assume la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 sia perché nel preavviso di rigetto non è stata dedotta la violazione della legge della Regione Veneto 5 marzo 1985, n. 24 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole), indicata nel provvedimento finale, sia perché i motivi ostativi all’accoglimento sono stati comunicati esclusivamente alla signora R. e al suo tecnico di fiducia Re. e non alla signora C.. Il motivo non è fondato. In relazione al primo aspetto, il rigetto della domanda è fondato su due distinte ragioni. Ne consegue che, come correttamente affermato dal primo giudice, è sufficiente che il contraddittorio endoprocedimentale abbia avuto ad oggetto una sola di esse perché l’atto finale risulti ugualmente legittimo. In relazione al secondo aspetto, è sufficiente rilevare che la questione sopra indicata è stata posta per la prima volta in sede di appello e, in quanto tale, non può essere esaminata (cfr. ora art. 104 cod. proc. amm. e, prima, art. 345 Cod. proc. civ.). In ogni caso, il contraddittorio è stato correttamente assicurato nei soli confronti della titolare del permesso di costruire e autrice della domanda di sanatoria. »

 

Oggetto:

opere ed interventi --> casistica --> agriturismi

Sintesi:

La normativa regionale veneta è chiara nel richiedere, quale presupposto indeclinabile della destinazione ad attività agrituristica, che l’edificio da destinare a tale attività sia già esistente.

Estratto:

« 5.1.– Con un secondo motivo si assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, esisteva un fabbricato ad uso agricolo ed in relazione ad esso sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia ammessi dalla normativa in materia di agriturismo. Inoltre, si sottolinea come non possa ritenersi sufficiente la mancanza del certificato di agibilità al fine di considerare non esistente il fabbricato stesso. Il motivo non è fondato. La citata legge della Regione Veneto n. 9 del 1997 prevede che: «1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso. // 2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. // 3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. // 4. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro» (art. 6). La legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) contempla un’analoga norma disponendo che «possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo». La disposizione riportata è chiara nel richiedere, quale presupposto indeclinabile, che l’edificio da destinare ad attività agrituristica sia già esistente. In punto di fatto, nel caso in esame, dalla documentazione depositata in giudizio, non risulta, come correttamente affermato dal primo giudice, che tra il permesso di costruire del 21 febbraio 2006 e i sopralluoghi dell’agosto e settembre 2010 sia stato davvero realizzato un fabbricato ad uso agricolo e che successivamente su di esso sono stati effettuati interventi di ristrutturazione per cambiare la destinazione da agricola ad agrituristica. Dal verbale di accertamento dell’illecito risulta piuttosto che sono state realizzate una serie di opere, analiticamente descritte, compatibili con la destinazione residenziale del fabbricato. Ma ciò che rileva in questa sede non è tanto indagare in ordine alla natura delle opere realizzate in difformità dal progetto e dalla destinazione autorizzata, quanto il fatto che l’appellante non ha dimostrato, pur venendo in rilievo elementi fattuali nella sua disponibilità, che il fabbricato fosse stato già completato e destinato ad uso agricolo. In altri termini, dalla documentazione prodotta agli atti non risulta alcun elemento dal quale possa desumersi con certezza che “esisteva” un tale fabbricato e che su di esso sono state realizzate opere per cambiare la destinazione in agrituristica. In questa prospettiva, è bene aggiungere, la questione relativa al certificato di abitabilità non assume rilievo in quanto, anche a prescindere da essa, non è stata dimostrata l’esistenza di un manufatto ad uso agricolo. »

 

Oggetto:

opere ed interventi --> casistica --> agriturismi

Sintesi:

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 della legge della Regione Veneto 18 aprile 1997, n. 9 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica) in relazione agli artt. 3, 41 e 42 Cost..

Estratto:

« 5.2.– Con un terzo motivo si assume che, anche qualora si volesse ritenere esistente una nuova costruzione, la disposizione regionale, sopra riportata, sarebbe contraria: a) all’art. 3 Cost., perché l’esclusione dal campo di applicazione della norma degli edifici di nuova costruzione sarebbe priva di adeguata giustificazione e imporrebbe una non semplice distinzione tra interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione; a.1.) all’art. 3 Cost., in quanto creerebbe una ingiustificata «discriminazione tra i soggetti non proprietari di un edificio da recuperare e coloro che, invece, di tali fabbricati sono titolari, consentendo solo a questi ultimi di esercitare l’attività di agriturismo»; b) all’art. 41 Cost., comportando una illegittima compromissione della libertà di iniziativa economica; c) all’art. 42 Cost., in quanto, prevedendo una ingiustificata limitazione del diritto di proprietà, «si limiterebbero gli intereventi di trasformazione dei fondi agricoli, senza tener conto delle concrete caratteristiche degli stessi e, quindi, delle diversità che possono presentarsi nella realtà». Il motivo non è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2012, n. 96, ha già avuto modo di esaminare la questione posta con l’atto di appello. Con riferimento all’art. 3 della Costituzione, la Corte ha affermato che i limiti alla utilizzabilità per fini agrituristici dei fabbricati rurali sono posti dalla legge per regolare in modo razionale l’inserimento nei territori agricoli di attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, destinate alla ricezione ed all’ospitalità, mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (art. 2135 Cod. civ.). La ratio del principio fondamentale posto dalla legge statale e recepito dalla legge regionale «è quella di promuovere l’attività agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto, allo scopo di garantire il mantenimento della natura peculiare del territorio e preservarlo così dalla proliferazione di fabbricati sorti in vista soltanto dell’esercizio di attività ricettive in immobili non facenti parte, ab origine, dell’azienda agricola». Si vuole in sostanza prevenire, si sottolinea nella sentenza costituzionale, «il sorgere ed il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano con il prevalere su quelle agricole, in violazione della norma codicistica prima citata e con l’effetto pratico di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività ricettive connesse al prevalente esercizio dell’impresa agricola». L’indicata ragione giustificativa della norma consente anche di ritenere che la differenza di trattamento tra i soggetti proprietari o non proprietari di un edificio è giustificata. Con riferimento all’art. 41 Cost., la Corte ha affermato che gli stessi motivi che portano ad escludere la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata valgono a ritenerla immune da tale ulteriore vizio di legittimità costituzionale. Infatti, «l’iniziativa economica privata in campo agrituristico è libera, in quanto a nessuno è inibito l’accesso a questo settore di attività imprenditoriale, purché segua determinate modalità, uguali per tutti, ritenute dal legislatore nazionale e da quello regionale indispensabili a mantenere le attività agrituristiche nel proprio alveo, senza sovrapposizioni prevaricanti sull’attività agricola o aggiramenti della prescrizione fondamentale contenuta nell’art. 2135 Cod. civ». Non vi è quindi «un limite all’avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell’uso di beni immobili, allo scopo di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica». Con riferimento, infatti, all’art. 42 Cost. (parametro non esaminato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza), deve qui ritenersi che la normativa (statale e) regionale, richiedendo il requisito dell’esistenza del fabbricato, valorizza, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la situazione reale del bene introducendo un regime giuridico differenziato in ragione proprio della natura del fondo. Sicché la questione appare manifestamente infondata. »

 

Oggetto:

titolo edilizio --> agibilità e abitabilità --> silenzio

Sintesi:

Il silenzio assenso sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità si forma esclusivamente nel caso in cui la richiesta del provvedimento sia corredata dalla documentazione specificamente indicata: non si forma, pertanto, in caso di omessa presentazione della documentazione relativa alla non abusività dell’opera.

Estratto:

« 6.– In relazione al rigetto della domanda volta ad ottenere il certificato di agibilità, si assume, con un primo motivo, che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che, in presenze di opere abusive, non poteva formarsi il silenzio assenso. Dopo la formazione di tale silenzio l’amministrazione perderebbe il potere di provvedere sull’istanza. Si contesta, inoltre, che, con un ragionamento viziato, si assume che la mancanza di agibilità impedirebbe di considerare esistente il manufatto e che al contempo la mancanza di regolarità edilizia impedirebbe il rilascio del certificato di agibilità. Il motivo non è fondato. L’art. 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che la domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dallo stesso richiedente circa la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato. Lo stesso articolo, ai commi 3 e 4, prevede che, decorso il termine di trenta giorni, si forma il silenzio assenso. La disposizione riportata, in linea con la sua formulazione letterale e con la ratio che sottende la formazione dei titoli abilitativi taciti, presuppone che il silenzio assenso si forma esclusivamente nel caso in cui la richiesta del provvedimento sia corredata dalla documentazione specificamente indicata. Nella specie, il Comune, con l’atto impugnato, ha ritenuto, che la domanda non poteva essere accolta in quanto mancava la documentazione relativa alla non abusività dell’opera. In questi casi, pertanto, non può ritenersi che si sia formato il silenzio assenso. Nemmeno appare ravvisabile nel comportamento dell’Amministrazione la contraddittorietà lamentata: l’accertata mancanza di un edificio esistente non si è fondata, come sottolineato, soltanto sulla mancanza del certificato di agibilità; l’abusività dell’opera impedisce per legge la formazione del silenzio assenso. »

 

Oggetto:

titolo edilizio --> agibilità e abitabilità --> presupposti

Sintesi:

Presupposto per il rilascio del certificato di agibilità è che si sia in presenza di fabbricati non abusivi.

Estratto:

« 6.1.– Con un secondo motivo si assume che, anche qualora si ritenesse non formato il silenzio assenso, il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo sia perché non sarebbe stato garantito il rispetto del principio del giusto procedimento per la genericità dei motivi indicati nel preavviso di rigetto sia perché non sarebbero state indicate le ragioni per le quali l’abusività delle opere inciderebbe sulla salubrità dei manufatti. Il motivo non è fondato. In relazione al primo aspetto, è sufficiente rilevare che il preavviso di rigetto del 1° marzo 2011, n. 3267, nel fare riferimento all’abusività del manufatto, rende chiare le ragioni ostative e, pertanto, assicura, in maniera adeguata, il contraddittorio procedimentale. In relazione al secondo aspetto, deve ritenersi che presupposto per il rilascio del certificato di agibilità è che si sia in presenza di fabbricati non abusivi. Infatti, sul piano normativo: l’art. 24, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che «il soggetto titolare del permesso di costruire» è tenuto «a chiedere il certificato di agibilità»;l’art. 35, comma 20, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) prevede, con norma la cui statuizione vale anche nel caso in esame, che «a seguito della concessione [... ] in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di […] agibilità». Sul piano della logica giuridica «è d'altronde la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualunque destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata» (Cons. Stato, V, 30 aprile 2009 n. 2760). »

12/08/2013


Fonte:

www.urbium.it

 


 

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