Tutto sulla fattura (3/3)

Per ogni tipo di imposta, è definito “base imponibile” l’importo utilizzato per determinare l’entità del tributo. Nell’IVA, l’indicazione della base imponibile è un elemento di importanza basilare all’interno del contenuto minimo della fattura, ed è solitamente costituito dal prezzo di vendita del bene ceduto o dell’onorario per il servizio offerto.

Tuttavia, un’operazione è imponibile anche quando non è previsto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa è destinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando è ceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sì che comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

 

In tal caso, la base imponibile è data dal cosiddetto “valore normale” del bene o servizio: si tratta del valore che si può attribuire comunemente a quel bene o servizio nello stato e nelle condizioni in cui viene offerto al cessionario, facendo riferimento ai prezzi ordinariamente praticati dal cedente oppure ottenibili dai listini della Camera di Commercio competente, o, ancora, ricavabili da altre transazioni attuate da terzi e assimilabili alla nostra.

 

In definitiva, è il valore attribuibile alla transazione quando venisse compiuta sul mercato fra parti libere e consapevoli.
Per alcune ipotesi molto particolari (per esempio, la concessione gratuita ai dipendenti di un’autovettura aziendale), è la legge a fissare le regole per la determinazione della base imponibile, utilizzando alcuni metodi di calcolo piuttosto complessi.


Può capitare, inoltre, che l’operazione sia esente o non imponibile, secondo i criteri già definiti. In tal caso, occorre specificare quando la base imponibile o parte di essa ricade in una di queste ipotesi, indicando anche la norma di legge che stabilisce l’esenzione o la non imponibilità. Discorso simile quando in fattura comparissero importi esclusi da IVA.

 

 

Se l’operazione eseguita è imponibile ai fini IVA (e dunque non è “esente” o “non imponibile”), il passaggio successivo consiste nell’indicazione dell’aliquota applicata. L’aliquota IVA ordinaria è pari al 20%; per alcune tipologie di beni o servizi, tuttavia, sono stabilite percentuali ridotte per motivi socio-politici: 10% e 4%.

Dopodiché occorrerà indicare l’imposta sull’operazione, determinata tramite una semplice moltiplicazione fra la base imponibile e l’aliquota. Qualora, come talvolta capita, con uno stesso documento sono fatturate diverse operazioni soggette ad aliquote distinte, occorre tenere separate sia le componenti della base imponibile che le relative imposte, che andranno poi sommate in coda.
La somma della base imponibile e dell’imposta costituisce un altro elemento indispensabile: il totale della fattura.


Esso non coincide necessariamente con la somma dovuta dal cessionario al cedente, poiché talvolta sono concessi arrotondamenti e abbuoni (importi esclusi da IVA) oppure perché il cessionario deve applicare la ritenuta d’imposta sul compenso.

Questi dati, che non riguardano l’imposta sul valore aggiunto, non devono necessariamente comparire in fattura, ma per motivi di chiarezza è comunque meglio indicarli.

Qualora il cedente aderisca al regime agevolato per le nuove iniziative produttive e voglia avvalersi del beneficio di non subire ritenute, deve specificare espressamente in fattura che il suo compenso “non è soggetto a ritenuta ex art. 13 L. 388/2000”, o altra dicitura analoga.



Quando invece egli è soggetto al regime agevolato per i contribuenti minimi – il famoso “forfettone” – le sue operazioni sono sempre escluse da IVA (ma non da ritenuta). Nelle sue fatture dunque non compariranno né l’aliquota né l’imposta, ma deve essere presente la dicitura “operazione esclusa da IVA per applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 1, cc. 96-117, legge 244/2007”, o altra scritta analoga.

Elenchiamo adesso alcune informazioni sparse sulla fatturazione che è bene comunque conoscere.

Se il cedente è una società, occorre indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio corrispondente. Se si tratta di società di capitali occorre indicare anche la quota di capitale sociale effettivamente versato.

Se si tratta di una società soggetta al controllo di un’altra, occorre evidenziare tale situazione fornendo anche i dati anagrafici della controllante.
Se l’operazione è documentata da un documento di trasporto, l’emissione della fattura può essere differita fino al giorno 15 del mese successivo.


In caso di errori nella fatturazione, occorre emettere il prima possibile una nota di variazione (nota di credito o nota di debito, a seconda di come questa variazione incida sulla posizione IVA del cedente). La nota di variazione è un documento il cui contenuto minimo è in tutto e per tutto uguale a quello della fattura. La sua numerazione può essere distinta oppure può rientrare nella normale numerazione delle fatture.

Si può scegliere di emettere una nota di variazione la cui finalità sia quella di modificare in parte gli importi della fattura errata, per fare in modo che la loro somma algebrica conduca ai valori giusti.



Ma per motivi di chiarezza, di solito è preferibile che la nota di variazione sia uguale e contraria alla fattura errata, per annullarla del tutto, per poi emettere una nuova fattura con i valori corretti.
Rimane da ricordare, infine, che la fattura può essere redatta anche in lingua straniera, purché ne venga assicurata la traduzione su eventuale richiesta dell’Agenzia delle Entrate, e che gli importi possono essere indicati anche in valuta estera, purché l’IVA sia espressa in euro.  

Per chiudere la nostra inchiesta sulla fatturazione, non rimane che esaminare la posizione di coloro cui la legge consente l’esonero dalla stessa. Sono, infatti, milioni gli imprenditori che eseguono quotidianamente operazioni rilevanti ai fini IVA senza fatturare: sono i supermercati, i commercianti al minuto, gli albergatori, i tassisti, i benzinai, i parrucchieri ecc.

Redigere una fattura è un’operazione laboriosa, e per queste figure, che effettuano magari centinaia di transazioni ogni giorno, sarebbe troppo complesso fatturarle tutte.

Ad alcuni di loro la legge consente perciò di non emettere proprio niente: si pensi agli edicolanti.
Altri, invece, possono scegliere di emettere ricevute o scontrini fiscali, che sono una sorta di “fattura semplificata”;


in essi è riportato lo stesso contenuto minimo abbondantemente descritto (nello scontrino devono però apparire alcune indicazioni in più, come il numero di matricola del registratore di cassa), ma trascurando le indicazioni su base imponibile, aliquota e imposta: è indicato solamente il totale dell’operazione, in cui l’IVA è incorporata e non evidenziata.

Manca, inoltre, ogni riferimento ai dati anagrafici del cessionario: è per questo motivo che il barista non ci chiede mai il nome prima di emettere lo scontrino.
Si parla comunque di esoneri concessi dalla legge, e non di obblighi: a nessun pizzaiolo è vietato emettere fatture, se lo desiderasse fare.


Se però è il cliente a richiedere la fattura, il cedente è obbligato ad emetterla. Se il cessionario è un titolare di partita IVA, in particolare, costui deve richiedere per forza la fattura per gli acquisti inerenti la sua attività, o non potrebbe detrarre l’IVA sull’operazione.

Oltretutto, un anonimo scontrino o ricevuta sono inutilizzabili anche ai fini IRPEF, poiché non ci consentono di provare che siamo stati proprio noi ad acquistare quel bene o a fruire di quel servizio.

 

 

01/2009

Fonte:  http://www.cercageometra.it