Detrazioni fiscali 55% 2011: prassi e documentazione |
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Lo stato interviene con delle agevolazioni per favorire alcuni lavori realizzati dai contribuenti per finalità di risparmio energetico, infatti il Fisco italiano concede a coloro che sostengono questi costi delle detrazioni fiscali del 55% della spesa sostenuta e che vanno a ridurre fino ad azzeramento le imposte sui redditi da pagare, Irpef ed Ires. I lavori agevolati sono quelli relativi alla qualificazione energetica di edifici esistenti, agli interventi sugli involucri degli edifici (es. pareti, finestre, infissi), l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie. Per usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario eseguire alcuni adempimenti e produrre dei determinati documenti. Infatti per poter fruire della detrazione del 55% è necessario acquisire i seguenti documenti che devono essere rilasciati da tecnici abilitati:
Per la detrazione del 55% delle spese energetiche non è necessaria la comunicazione di inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, così come è previsto per la detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie. Analogamente non va fatta la comunicazione di inizio dei lavori all’Asl competente. Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all’Enea, per via telematica attraverso il sito www.acs.enea.it, la copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine dei lavori da indicare è quella del collaudo e non quella di effettuazione dei pagamenti. Nel caso in cui non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione rilasciata dall’esecutore dei lavori o dal tecnico abilitato che rilascia la scheda informativa. Non è possibile, invece, eseguire un’autocertificazione. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo Se il contribuente non è in possesso della documentazione perché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun anno d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. In questo caso deve essere effettuata una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta (normalmente entro il 31 marzo), per comunicare le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui si sono ultimati i lavori. La comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nello stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui la comunicazione non venga effettuata, non comporta la decadenza del beneficio fiscale ma l’applicazione di una sanzione prevista dall’art. 11, comma 1 del D. Lgs. 471/97 (da 258 a 2.065 euro). Pagamento tramite bonifico I pagamenti delle spese sostenute per gli interventi per il risparmio energetico, ai fini della fruizione della detrazione del 55%, devono essere effettuati in modalità diverse, a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. Nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. Per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, invece, c’è l’esonero dell’obbligo di pagamento tramite questa modalità. La prova della spesa può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel bonifico vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico, quindi la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori. Documenti da conservare Nel caso l’Agenzia delle Entrate ne faccia richiesta sarà necessario esibire la documentazione, pertanto è obbligatorio conservare:
Nel caso di lavori al condominio, bisogna conservare la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso di detentore dell’immobile, va conservato ed esibito anche il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. 15/04/2011 Fonte: http://www.reteingegneri.it |




















