Decreto Sviluppo 2012 introduce novità relative alle detrazioni sulle ristrutturazioni

La guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle Entrate è stata aggiornata alle ultime novità introdotte dal Decreto Sviluppo. Il testo è un vademecum che illustra le modalità per richiedere correttamente il beneficio e per orientarsi tra i diversi adempimenti richiesti dalla legge al fine di ottenere la detrazione delle spese dall'imposta Irpef.

La normativa è stata più volte modificata e la guida ne segue l'evoluzione riportando le ultime novità. Primo tra tutte l'innalzamento della percentuale di spesa da detrarre, incrementata temporaneamente dal36 al 50%, fino al 30 giugno 2013 (tetto massimo 96.000 euro). In merito viene schematizzata l'applicazione del beneficio del 36 o del 50% a seconda del periodo d'imposta di riferimento delle spese:

Per il periodo d'imposta 2012

-         detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro

-         detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d'imposta, per un ammontare massimo di 96.000 euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.

Per il periodo d'imposta 2013

-         detrazione del 50% per le spese sostenute dall'inizio del periodo d'imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti

-         detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.

 

La guida, recepisce quanto chiarito dal Ministero dell'Economia riguardo agli interventi realizzati a cavallo di due anni consecutivi. «Per determinare il limite massimo delle spese detraibili - spiegano dalle Entrate - si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto alla agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto».

 

20/09/2012

Fonte:

http://www.professionearchitetto.it

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