Chi può usufruire delle detrazioni del 55% nel 2011

L’Agenzia delle Entrate, in attuazione di una politica di incentivi sul risparmio energetico, ha previsto una detrazione del 55%per alcuni tipi di intervento effettuato sugli immobili già esistenti sul territorio italiano con la finalità di ottenere un risparmio energetico. La detrazione è nella misura del 55% della spesa sostenuta per l’intervento e va ripartita in quote annuali che riducono le imposte sui redditi, Irpef ed Ires, da pagare.

Ma chi può usufruire della detrazione del 55%? Il fisco comunica che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica. Tra i possessori dell’immobile oggetto di intervento infatti, possono usufruire della detrazione le persone fisiche ma anche le società in possesso di reddito d’impresa, gli esercenti di arti e professioni, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La detrazione del 55% è rivolta sia ai residenti che ai non residenti in Italia, infatti essendo la detrazione una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dell’imposta sul reddito delle società, la detrazione, che è una agevolazione concessa per ridurre fino ad azzeramento l’imposta da pagare, spetta a condizione che si possegga il reddito stesso sul quale si calcola l’imposta da pagare. Ed il presupposto delle due imposta è la produzione del reddito sul territorio italiano, anche da parte di non residenti.

Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita. E in generale si precisa che i benefici per la riqualificazione energetica spettano solo a chi utilizza gli immobili e quindi non è possibile per una società fruire della detrazione su immobili locati.

Tra le persone fisiche possono altresì usufruire della detrazione del 55% anche i titolari di un diritto reale sull’immobile (es. usufrutto), i condomini per gli interventi riguardanti le parti comuni del condominio, gli inquilini e chi detiene l’immobile in comodato d’uso.

Possono fruire della detrazione del 55% anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per le realizzazione dei lavori. Si tratta del coniuge e dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

Per quanto riguarda la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica finanziata mediante un contratto di leasing, il contribuente ha diritto all’agevolazione quale utilizzatore e la spesa sostenuta sulla quale si calcola la detrazione del 55% è quella sostenuta dalla società di leasing, pertanto non sono rilevanti i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

Per quanto riguarda una eventuale variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento della detrazione del 55%, che ricordiamo è ripartita in dieci quote annuali dal 2011, le quote residue di agevolazione possono essere utilizzate dal nuovo titolare. Si tratta del caso in cui avviene il trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà del fabbricato o del diritto reale sullo stesso. Nel caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Nel caso di cessazione di un contratto di locazione sull’immobile o cessazione di comodato d’uso, il beneficio invece rimane in capo al conduttore o al comodatario, pertanto non si trasferisce.

 

13/04/2011


Fonte: http://job.fanpage.it

Seguici su Facebook