CODICE DEONTOLOGICO DEI PIANIFICATORI TERRITORIALI 2009

Visto l’art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di

svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione

che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;

Visto l’art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e

artistico della Nazione”;

Visto l’art. 41 Cost., che così recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i

controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere

indirizzata e coordinata a fini sociali”;

Visto il DPR 5 giugno 2001, n.328 che ha instituito il titolo di “pianificatore

territoriale” attribuendogli competenze non riservate o esclusive.

Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita:

"La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento

armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del

patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";

 

PREAMBOLO

LA PROFESSIONE DI PIANIFICATORE TERRITORIALE

 

 

Il Pianificatore Territoriale rende la sua opera per la pianificazione del territorio

fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari promuovendo una

trasformazioni sostenibili del territorio che tengano conto del patrimonio culturale e

architettonico, salvaguardando gli equilibri della natura e del paesaggio.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Pianificatore Territoriale ha il dovere

di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti

esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la

responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che il Pianificatore Territoriale curi la

propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare

riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività, in modo da comprendere l'ambiente

e le relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della

professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la

Società affida al Pianificatore Territoriale.

Il rapporto con il Committente, caratterizzato da una forte asimmetria informativa,

si basa sulla fiducia, che si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa

di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole

comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del

professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale

appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli

professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua

credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella

capacità del Pianificatore Territoriale di essere all’altezza del ruolo che la Società

gli affida.

Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che

l’Pianificatore Territoriale deve preservare per un corretto rapporto con il

Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone nella sua figura

professionale.

 

 

Titolo I

PARTE GENERALE

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica ai Pianificatori Territoriali iscritti all’albo

nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività

professionale a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio

professionale nonché del decoro e della credibilità della professione.

2. A tal fine il Pianificatore Territoriale deve conformare la propria condotta ai

principi e ai doveri di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all’estero a favore di un cliente non italiano, il

Pianificatore Territoriale è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche,

nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se

esistenti.

4. Ove le norme estere siano incompatibili con quelle italiane, esse prevalgono,

salvo nel caso in cui il cliente sia italiano.

 

 

Titolo II

PRINCIPI E DOVERI GENERALI

 

Art. 2

(Professionalità specifica)

1. Il Pianificatore Territoriale deve conformare la sua attività al principio di

professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico

professionale. In particolare può avvalersi di collaboratori, ove non sia

incompatibile con l’oggetto della prestazione;

2. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più

in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la

propria direzione e responsabilità.

Art. 3

(Lealtà e correttezza)

1. Il Pianificatore Territoriale deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza

nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 4

(Indipendenza)

1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Pianificatore Territoriale ha il dovere di

conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di

difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 5

(Riservatezza)

1. Il Pianificatore Territoriale deve ispirare la sua condotta al riserbo circa coloro

che ricorrono alla sua prestazione nonché alle persone a questi ultimi legate; al

contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza

nell’esecuzione della medesima, sia per il tempo della stessa che

successivamente.

2. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro

con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si

rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.

3. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di

riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale,

nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da

parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano, a

qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

Art. 6

(Competenza e diligenza)

1. Il Pianificatore Territoriale non deve accettare incarichi che non possa

svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.

2. Il Pianificatore Territoriale deve comunicare al cliente le circostanze impeditive

della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro

professionista.

3. Il Pianificatore Territoriale deve svolgere l’attività professionale con diligenza.

Art. 7

(Aggiornamento)

1. Il Pianificatore Territoriale deve curare costantemente la propria preparazione

professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare

riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

2. L’aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a

iniziative di formazione.

3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal

Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui

al presente articolo.

Art. 8

(Verità)

1. Le dichiarazioni rese in giudizio dal Pianificatore Territoriale devono essere

vere.

2. Devono essere vere le asseverazioni e le altre dichiarazioni rese dal

Pianificatore Territoriale dinanzi alla pubblica amministrazione.

3. Il Pianificatore Territoriale non può introdurre o far introdurre intenzionalmente

nel processo o nel procedimento amministrativo dati falsi.

Art. 9

(Legalità)

1. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a rispettare la legge nell’esercizio della

professione e nell’organizzazione della sua attività.

2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento,

comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.

5

Art. 10

(Responsabilità patrimoniale)

1. Il Pianificatore Territoriale deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali

danni cagionati nell’esercizio della professione.

 

 

Titolo III

RAPPORTI ESTERNI

 

Art. 11

(Rapporti con altri professionisti)

1. Qualora il Pianificatore Territoriale accetti un incarico congiuntamente con altri

professionisti, deve assicurarsi che le modalità di firma degli atti professionali

siano adeguate ad assicurare l’identificazione dell’autore della singola

prestazione e l’accertamento dell’osservanza delle rispettive competenze.

2. E’ fatto divieto al Pianificatore Territoriale di firmare atti professionali

congiuntamente a professionisti che appartengono ad altre categorie senza

l’indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e

responsabilità personale.

Art. 12

(Patti di esclusiva)

1. I Pianificatori Territoriali che intendono collaborare tra di loro in esclusiva o con

altri colleghi è opportuno che si accordino per iscritto stabilendo l’oggetto e la

durata dei reciproci impegni.

Art. 13

(Concorrenza sleale)

1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere

rilevanza ai sensi dell’art. 9 comma 2:

a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro

professionista;

b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il

risultato di prestazioni professionali altrui;

c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista

idonei a determinarne il discredito;

d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro

professionista;

e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio

professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.

Art. 14

(Divieto di attività senza titolo professionale

o di uso improprio di titoli)

1. Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 3 l’uso di un titolo

professionale non conseguito.

2. Il Pianificatore Territoriale può utilizzare il titolo accademico di professore solo

se sia docente universitario di materie afferenti alla sfera di competenza della

categoria. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di

insegnamento e la facoltà.

3. Il titolo “pianificatore territoriale” deve sempre essere usato per esteso e non

può essere oggetto di abbreviazioni.

Art. 15

(Sostituzione di collega per decesso)

1. In caso di decesso di un collega, il Pianificatore Territoriale chiamato a

sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea

gestione dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto ad accettare

l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento, e

comunque sempre nell’ambito delle proprie competenze.

2. Il Pianificatore Territoriale sostituto, deve agire con particolare diligenza,

avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del

collega deceduto.

3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Pianificatore Territoriale

sostituto, gli eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e criteri di

ripartizione del compenso.

Art. 16

(Sostituzione di collega per sospensione o temporaneo impedimento)

1. In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento

temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma

dell’articolo precedente.

2. Il Pianificatore Territoriale sostituto deve agire con particolare diligenza e

gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e

organizzativi.

Art. 17

(Rapporti con l’Ordine)

1. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a prestare all’Ordine adeguata

collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle

funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

2. I Pianificatori Territoriali che sono eletti componenti del Consiglio dell’Ordine

non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie

appartenenti all’Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con disponibilità,

obiettività e imparzialità.

3. Il Pianificatore Territoriale deve comunicare senza indugio all’Ordine di

appartenenza e, se del caso, a quello competente per territorio, i dati a cui è

tenuto ai sensi dell’ordinamento professionale.

Art. 18

(Rapporti con le Istituzioni)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Pianificatore Territoriale deve

curare, con particolare diligenza, l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.

2. Il Pianificatore Territoriale deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per

lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti

delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione

medesima.

3. Il Pianificatore Territoriale che sia in rapporti di parentela, familiarità o

frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni

non deve vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella

sua attività professionale.

Art. 19

(Partecipazione a commissioni e giurie)

1. Il Pianificatore Territoriale che, in quanto tale, è nominato in una commissione o

giuria deve curare che le modalità con cui svolge il proprio ufficio siano

improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri.

2. Il Pianificatore Territoriale, durante la partecipazione ad una commissione

aggiudicatrice, non deve vantare tale incarico al fine di trarre utilità di qualsiasi

natura nella sua attività professionale.

3. Il Pianificatore Territoriale che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti

di commissioni aggiudicatici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di

qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 20

(Attività di assistenza a gare e concorsi)

1. Il Pianificatore Territoriale che, a qualunque titolo, abbia partecipato alla

programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza

pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere

alle medesime.

Art. 21

(Cariche istituzionali)

1. Il Pianificatore Territoriale deve curare che le modalità con cui svolge il proprio

mandato presso le Istituzioni siano improntate a non conseguire utilità di

qualsiasi natura per sé o per altri.

2. Costituisce aggravante l’avere compiuto, nell’espletamento del mandato presso

le Istituzioni, reati che comportano un pregiudizio dei valori tutelati dal codice

deontologico.

Art. 22

(Partecipazione a campagne elettorali politiche)

1. Il Pianificatore Territoriale che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti

dall’ordinamento di categoria deve astenersi dall’esercizio delle funzioni per il

periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche.

 

 

Titolo IV

RAPPORTI INTERNI

 

Art. 23

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Pianificatore Territoriale è tenuto

ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate.

2. Il Pianificatore Territoriale è responsabile disciplinarmente quando incarica i

collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 24

(Rapporti con tirocinanti)

1. Nei rapporti con i tirocinanti, il Pianificatore Territoriale è tenuto a prestare in

modo disinteressato il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto

necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica

professionale, con particolare cura per le regole deontologiche.

2. Il Pianificatore Territoriale deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio

presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare

attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

3. Il tirocinante deve astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti

ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

4. Al tirocinante è fatto divieto di accettare incarichi dai clienti di quest’ultimo prima

che siano decorsi novanta giorni dalla conclusione del tirocinio, salvo consenso

per iscritto del titolare.

5. Il tirocinante è tenuto a conformare la propria condotta alle regole

deontologiche. Eventuali violazioni gli potranno essere addebitate a seguito

della sua iscrizione all’albo ove non dimostri di aver fatto quanto in suo potere

per attenuare le conseguenze, risultati od effetti della condotta contestata che

persistano al momento dell’iscrizione medesima.

6. Il rapporto di tirocinio è instaurato ai sensi di legge.

 

 

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

 

Art. 25

(Incarico professionale)

1. L’incarico professionale, qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è

ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.

2. Il Pianificatore Territoriale non deve consapevolmente consigliare soluzioni

inutilmente gravose ovvero illecite, fraudolente o colpite da nullità.

3. Il Pianificatore Territoriale deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la

propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti

che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.

Art. 26

(Conflitto di interessi)

1. Il Pianificatore Territoriale è tenuto ad astenersi dal prestare attività

professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto

con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento

dell’incarico.

2. L’obbligo di astensione opera anche se i clienti che sono portatori di interessi

confliggenti si rivolgano ad altri professionisti che partecipano della stessa

società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

Art. 27

(Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante

ai sensi degli artt. 3 e 4, il comportamento del Pianificatore Territoriale che

stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a

favore del proprio cliente.

2. La cointeressenza con imprese e società delle quali il Pianificatore Territoriale

sia titolare, amministratore, socio ovvero creditore a qualunque titolo, nelle

attività circa le quali egli ha prestato o presta la propria opera professionale è

consentita solo con l’autorizzazione scritta del cliente.

Art. 28

(Accettazione dell’incarico)

1. Il Pianificatore Territoriale deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua

decisione di accettare o meno l’incarico.

2. Egli deve adoperarsi, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisare

oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.

Art. 29

(Subentro al collega)

1. Il Pianificatore Territoriale, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di

un incarico, deve accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata

tempestivamente comunicata al collega ed entrare in contatto con il medesimo

per rendere effettivo il subentro, salvo documentato impedimento.

2. Il Pianificatore Territoriale, in tal caso sostituito, deve adoperarsi affinché il

subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera.

3. Il Pianificatore Territoriale prima di svolgere l’incarico dovrà verificare e

comunicare al cliente ed al collega le prestazioni che risultano già svolte.

Art. 30

(Incarico congiunto)

1. Il Pianificatore Territoriale che riceve un incarico congiunto deve stabilire

rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare:

a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;

b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa

preventiva con il collega;

c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella

propria sfera professionale.

2. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a informare l’Ordine della eventuale

condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga idonea a

pregiudicare i valori che informano il presente Codice.

Art. 31

(Riservatezza professionale)

1. Il Pianificatore Territoriale non può divulgare notizie e informazioni riservate

ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.

2. Non può essere divulgata o registrata una conversazione senza il consenso di

tutti i partecipanti.

3. In caso di comunicazione a distanza, deve essere resa nota l’eventuale

partecipazione di terzi.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4

agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e

regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o

intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, il Pianificatore Territoriale

determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c. e

nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.

2. Il Pianificatore Territoriale nell’accettazione dell’incarico deve definire

preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i criteri per il compenso per la

propria prestazione.

3. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione di

condizioni che possa modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.

Art. 33

(Esecuzione dell’incarico)

1. Il Pianificatore Territoriale deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia

richieste dalle norme che regolano la professione.

2. Il Pianificatore Territoriale deve, tempestivamente, informare il cliente, con

semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo

svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in

tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e, se del caso, proporre al cliente

soluzioni alternative;

b) adottare la soluzione tecnica più adeguata alle esigenze del cliente,

accertandone la conformità alle norme ad essa applicabili.

c) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi

nello svolgimento della prestazione.

3. Il Pianificatore Territoriale, fatta salva la sua autonomia intellettuale e tecnica di

cui all’art.4, deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.

4. Il Pianificatore Territoriale, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico

conferitogli, è tenuto ad informare il Cliente e ottenere esplicita autorizzazione

concordando modalità e compensi.

Art. 34

(Standard prestazionali)

1. La conformità a standard prestazionali, adottati dal Consiglio Nazionale, è

indice di corretta esecuzione dell’incarico, anche al fine dell’osservanza dei

doveri di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 35

(Cessazione dell’incarico)

1. Il Pianificatore Territoriale non deve proseguire l’incarico qualora

sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di

giudizio ovvero condizionarne la condotta.

2. Il Pianificatore Territoriale non deve proseguire l’incarico se la condotta o le

richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Il Pianificatore Territoriale che non sia in grado di proseguire l’incarico con

specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà

della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere

sostituito o affiancato da altro professionista.

4. Il Pianificatore Territoriale deve avvisare tempestivamente il Cliente della

cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

Art. 36

(Rinuncia all’incarico)

1. Il Pianificatore Territoriale, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo

stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al cliente un preavviso e

deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

2. Il Pianificatore Territoriale, in caso di irreperibilità del Cliente, deve comunicare

la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto e con l’adempimento di tale formalità,

fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

Art. 37

(Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento

dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante

trascuratezza degli interessi del Cliente.

2. Costituiscono infrazione disciplinare le carenze degli elaborati o della

prestazione, anche se non contestate dal Cliente.

3. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico

professionale che derivi dall’inosservanza di quanto previsto all’art. 7.

Art. 38

(Restituzione dei documenti)

1. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo

stesso ricevuti o relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. Il Pianificatore Territoriale, in costanza del rapporto professionale non

formalizzato per iscritto, può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati

alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari

commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto

dell’incarico.

2. Il Pianificatore Territoriale, ove non previste forfettariamente o a percentuale,

cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è

tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese

sostenute e degli acconti ricevuti.

3. La richiesta di compensi, di cui all’art. 32, palesemente non proporzionati

all’attività svolta costituisce infrazione disciplinare.

4. Il Pianificatore Territoriale, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un

compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto

espressa riserva.

Art. 40

(Informativa)

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle

disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica;

attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è

stata svolta;

- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti,

sedi, orari;

- le aree di competenza specifica;

- i criteri di calcolo dell'onorario.

3. Tale informativa può essere corredata da:

- fotografie: personali e dello studio;

- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti pubblici e privati,

ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate,

anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente

autorizzati dal cliente;

- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;

- l'indicazione della affiliazione a network professionali;

- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio

limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.

4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo

esemplificativo, il professionista è tenuto a:

- indicare, in caso di incarico congiunto, le prestazioni professionali

concretamente svolte;

- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;

- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;

- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;

- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di

competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;

- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il

regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge o ha

svolto l'attività professionale.

Art. 41

(Pubblicità informativa)

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la

pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni

professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la

determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.

2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del

messaggio. Spetta all’Ordine procedere al periodico monitoraggio delle

campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei

suddetti criteri;

3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici

compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo

esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del

professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno

uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.

Art. 42

(Limiti)

1. E’ vietata la diffusione da parte del professionista che partecipa ad eventi

pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a

trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la

collaborazione a giornali - di indicazioni circa le prestazioni offerte, i nomativi

dei propri clienti e gli onorari praticati.

2. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o

attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,

come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - è responsabile, ove

non dimostri di aver fatto quanto necessario per impedirlo o attenuarne le

conseguenze, della diffusione delle indicazioni di cui al comma precedente da

parte di soggetti terzi.

3. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è

consentita alle condizioni di cui al presente articolo.

4. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e di pubbliche relazioni a

condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto del presente

articolo.

 

 

Titolo VI

POTESTA’ DISCIPLINARE

 

Art. 43

(Potestà disciplinare)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge spetta ai Consigli degli Ordini provinciali

la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle

norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.

2. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VII, devono essere adeguate alla gravità

dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle

specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a

determinare l’infrazione.

3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento

disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle

disposizioni del presente Codice.

Art. 44

(Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)

1. Al fine di attuare l’art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il

Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità

dell’ordinamento di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale è tenuto a conformarsi alla propria giurisprudenza.

3. Ove ritenga l’esigenza di mutare indirizzo, il Consiglio Nazionale, salvo che

quest’ultimo indirizzo sia più favorevole all’incolpato, decide il caso in esame

conformemente ai precedenti e annuncia la regola deontologica che in futuro

disciplinerà la condotta.

4. Il Consiglio Nazionale è tenuto a riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini

provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del

Codice deontologico non conforme alle sue precedenti decisioni.

Art. 45

(Certezza del diritto)

1. Il Consiglio nazionale procede a massimare le sue decisioni, che sono

pubblicate nel sito www.awn.it

2. La massima della decisione è redatta dal Consigliere che ha svolto le funzioni

di relatore.

3. La massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente

fattispecie e regola deontologica applicata.

Art. 46

(Volontarietà della condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.

2. La violazione deve essere volontaria, anche se omissiva.

3. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.

4. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso

procedimento, la sanzione deve essere unica.

 

 

Titolo VII

SANZIONI

 

Art. 47

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l’avvertimento, la

censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’art.45 del R.D.

23.10.1925, n.2537.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

2. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra

infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la

sanzione della sospensione.

3. Le violazioni non previste al comma precedente comportano la sanzione

dell’avvertimento o della censura.

4. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti comma sono

comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione

immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi

sei.

5. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno

disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti

necessari per l’iscrizione all’albo.

 

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 48

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi

generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di

applicazione.

Art. 49

(Aggiornamento del Codice deontologico)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Nazionale delibera, sentiti gli

Ordini provinciali, l’aggiornamento formale del presente Codice sulla base degli

indirizzi consolidatisi ai sensi dell’art. 44, comma 3.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1 settembre 2009.

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it.

3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti

che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più

favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con

decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.