CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI 2009

Visto l’art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di

svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione

che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;

Visto l’art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e

artistico della Nazione”;

Visto l’art. 41 Cost., che così recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i

controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere

indirizzata e coordinata a fini sociali”;

Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita:

"La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento

armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del

patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";

 

 

PREAMBOLO

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

 

La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri

nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle

trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei

paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione

della città e del territorio.

Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli

individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio

concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come

espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto

dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

L'Architetto rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente,

fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione

degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico,

salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la

qualità della vita dell’utente finale.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, l’Architetto ha il dovere di conservare

la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di

qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità,

intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che l’Architetto curi la propria

formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai

settori nei quali è svolta l’attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le

relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della

professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la

Società affida all’Architetto.

Il rapporto con il Committente, caratterizzato da una forte asimmetria informativa,

si basa sulla fiducia, che si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa

di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole

comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del

professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale

appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli

professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua

credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella

capacità dell’architetto di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida.

Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che

l’Architetto deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per

mantenere la fiducia che la Società ripone nella sua figura professionale.

 

 

Titolo I

PARTE GENERALE

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica agli Architetti iscritti all’albo nell’esercizio a titolo

individuale, associato o societario, dell’attività professionale a presidio dei valori

e interessi generali connessi all’esercizio professionale nonché del decoro e

della credibilità della professione.

2. A tal fine l’Architetto deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri

di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all’estero a favore di un cliente non italiano,

l’Architetto è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di

quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.

4. Ove le norme estere siano incompatibili con quelle italiane, esse prevalgono,

salvo nel caso in cui il cliente sia italiano.

 

 

Titolo II

PRINCIPI E DOVERI GENERALI

 

Art. 2

(Professionalità specifica)

1. L’architetto deve conformare la sua attività al principio di professionalità

specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale. In

particolare può avvalersi di collaboratori, ove non sia incompatibile con

l’oggetto della prestazione;

2. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più

in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la

propria direzione e responsabilità.

Art. 3

(Lealtà e correttezza)

1. L’Architetto deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti

del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 4

(Indipendenza)

1. Nell’esercizio dell’attività professionale l’Architetto ha il dovere di conservare la

propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da

condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 5

(Riservatezza)

1. L’Architetto deve ispirare la sua condotta al riserbo circa coloro che ricorrono

alla sua prestazione nonché alle persone a questi ultimi legate; al contenuto

della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione

della medesima, sia per il tempo della stessa che successivamente.

2. L’Architetto è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il

rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per

chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.

3. L’Architetto è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro

che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le

condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e

da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano, a qualunque titolo, nel suo

studio o per conto dello stesso.

Art. 6

(Competenza e diligenza)

1. L’Architetto non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la

necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata.

2. L’Architetto deve comunicare al cliente le circostanze impeditive della

prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro

professionista.

3. L’Architetto deve svolgere l’attività professionale con diligenza.

Art. 7

(Aggiornamento)

1. L’Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale,

conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori

nei quali è svolta l’attività.

2. L’aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a

iniziative di formazione.

3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal

Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui

al presente articolo.

Art. 8

(Verità)

1. Le dichiarazioni rese in giudizio dall’Architetto devono essere vere.

2. Devono essere vere le asseverazioni e le altre dichiarazioni rese dall’architetto

dinanzi alla pubblica amministrazione.

3. L’Architetto non può introdurre o far introdurre intenzionalmente nel processo o

nel procedimento amministrativo dati falsi.

Art. 9

(Legalità)

1. L’Architetto è tenuto a rispettare la legge nell’esercizio della professione e

nell’organizzazione della sua attività.

2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento,

comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.

Art. 10

(Responsabilità patrimoniale)

1. L’Architetto deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati

nell’esercizio della professione.

 

 

Titolo III

RAPPORTI ESTERNI

 

Art. 11

(Rapporti con altri professionisti)

1. Qualora l’Architetto accetti un incarico congiuntamente con professionisti di

altre categorie, deve assicurarsi che le modalità di firma degli atti professionali

siano adeguate ad assicurare l’identificazione dell’autore della singola

prestazione e l’accertamento dell’osservanza delle rispettive competenze.

2. E’ fatto divieto all’Architetto di firmare atti professionali congiuntamente a

professionisti che appartengono ad altre categorie senza l’indicazione delle

prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità

personale.

Art. 12

(Patti di esclusiva)

1. Gli Architetti che intendono collaborare tra di loro in esclusiva è opportuno che

si accordino per iscritto stabilendo l’oggetto e la durata dei reciproci impegni.

Art. 13

(Concorrenza sleale)

1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere

rilevanza ai sensi dell’art. 9 comma 2:

a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro

professionista;

b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il

risultato di prestazioni professionali altrui;

c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista

idonei a determinarne il discredito;

d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro

professionista;

e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio

professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.

Art. 14

(Divieto di attività senza titolo professionale

o di uso improprio di titoli)

1. Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell’art. 3 l’uso di un titolo

professionale non conseguito.

2. L’Architetto può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente

universitario di materie afferenti alla sfera di competenza della categoria. In

ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

Art. 15

(Sostituzione di collega per decesso)

1. In caso di decesso di un collega, l’Architetto chiamato a sostituirlo per effettuare

la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio

dell’Ordine di appartenenza è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di

interessi o altro giustificato impedimento.

2. L’Architetto sostituto, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli

interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dall’Architetto sostituto, gli

eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione

del compenso.

Art. 16

(Sostituzione di collega per sospensione o temporaneo impedimento)

1. In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento

temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma

dell’articolo precedente.

2. L’Architetto sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività

professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

Art. 17

(Rapporti con l’Ordine)

1. L’Architetto è tenuto a prestare all’Ordine adeguata collaborazione al fine di

consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso

istituzionalmente demandate.

2. Gli Architetti che sono eletti componenti del Consiglio dell’Ordine non hanno

vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti

all’Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e

imparzialità.

3. L’Architetto deve comunicare senza indugio all’Ordine di appartenenza e, se

del caso, a quello competente per territorio, i dati a cui è tenuto ai sensi

dell’ordinamento professionale.

Art. 18

(Rapporti con le Istituzioni)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, l’Architetto deve curare, con

particolare diligenza, l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.

2. L’Architetto deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo

svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti

delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione

medesima.

3. L’Architetto che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con

coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni non deve vantare tale

rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

Art. 19

(Partecipazione a commissioni e giurie)

1. L’Architetto che, in quanto tale, è nominato in una commissione o giuria deve

curare che le modalità con cui svolge il proprio ufficio siano improntate a non

conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri.

2. L’Architetto, durante la partecipazione ad una commissione aggiudicatrice, non

deve vantare tale incarico al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua

attività professionale.

3. L’Architetto che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di

commissioni aggiudicatici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di

qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 20

(Attività di assistenza a gare e concorsi)

1. L’Architetto che, a qualunque titolo, abbia partecipato alla programmazione e

definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad

oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

Art. 21

(Cariche istituzionali)

1. L’Architetto deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato

presso le Istituzioni siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura

per sé o per altri.

2. Costituisce aggravante l’avere compiuto, nell’espletamento del mandato presso

le Istituzioni, reati che comportano un pregiudizio dei valori tutelati dal codice

deontologico.

Art. 22

(Partecipazione a campagne elettorali politiche)

1. L’Architetto che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti

dall’ordinamento di categoria deve astenersi dall’esercizio delle funzioni per il

periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche.

 

 

Titolo IV

RAPPORTI INTERNI

 

Art. 23

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l’Architetto è tenuto ad assicurare

ad essi condizioni di lavoro adeguate.

2. L’Architetto è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di

prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 24

(Rapporti con tirocinanti)

1. Nei rapporti con i tirocinanti, l’Architetto è tenuto a prestare in modo

disinteressato il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto

necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica

professionale, con particolare cura per le regole deontologiche.

2. L’Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo

studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai

compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.

3. Il tirocinante deve astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti

ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

4. Al tirocinante è fatto divieto di accettare incarichi dai clienti di quest’ultimo prima

che siano decorsi novanta giorni dalla conclusione del tirocinio, salvo consenso

per iscritto del titolare.

5. Il tirocinante è tenuto a conformare la propria condotta alle regole

deontologiche. Eventuali violazioni gli potranno essere addebitate a seguito

della sua iscrizione all’albo ove non dimostri di aver fatto quanto in suo potere

per attenuare le conseguenze, risultati od effetti della condotta contestata che

persistano al momento dell’iscrizione medesima.

6. Il rapporto di tirocinio è instaurato ai sensi di legge.

 

 

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

 

Art. 25

(Incarico professionale)

1. L’incarico professionale, qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è

ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.

2. L’Architetto non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente

gravose ovvero illecite, fraudolente o colpite da nullità.

3. L’Architetto deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività

quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua

attività concorra a operazioni illecite o illegittime.

Art. 26

(Conflitto di interessi)

1. L’Architetto è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando

abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di un

cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.

2. L’obbligo di astensione opera anche se i clienti che sono portatori di interessi

confliggenti si rivolgano ad Architetti che partecipano della stessa società o

associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

Art. 27

(Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante

ai sensi degli artt. 3 e 4, il comportamento dell’Architetto che stabilisce con

imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del

proprio cliente.

2. La cointeressenza con imprese e società delle quali l’Architetto sia titolare,

amministratore, socio ovvero creditore a qualunque titolo, nei lavori circa i quali

egli ha prestato o presta la propria attività professionale è consentita solo con

l’autorizzazione scritta del cliente.

Art. 28

(Accettazione dell’incarico)

1. L’Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di

accettare o meno l’incarico.

2. Egli deve adoperarsi, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisare

oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.

Art. 29

(Subentro al collega)

1. L’Architetto, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico,

deve accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente

comunicata al collega ed entrare in contatto con il medesimo per rendere

effettivo il subentro, salvo documentato impedimento.

2. L’Architetto, in tal caso sostituito, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga

senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera.

3. L’Architetto prima di svolgere l’incarico dovrà verificare e comunicare al cliente

ed al collega le prestazioni che risultano già svolte.

Art. 30

(Incarico congiunto)

1. L’Architetto che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva

collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare:

a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;

b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa

preventiva con il collega;

c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella

propria sfera professionale.

2. L’Architetto è tenuto a informare l’Ordine della eventuale condotta

professionalmente scorretta del collega ove la ritenga idonea a pregiudicare i

valori che informano il presente Codice.

Art. 31

(Riservatezza professionale)

1. L’Architetto non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche

occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.

2. Non può essere divulgata o registrata una conversazione senza il consenso di

tutti i partecipanti.

3. In caso di comunicazione a distanza, deve essere resa nota l’eventuale

partecipazione di terzi.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4

agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e

regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o

intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, l’Architetto determina con il

cliente il compenso professionale ai sensi dell’art. 2233 c.c. e nel rispetto di

quanto previsto dalle leggi speciali.

2. L’Architetto nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed

esplicitamente con il Cliente i criteri per il compenso per la propria prestazione.

3. L’Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni che

possa modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.

Art. 33

(Esecuzione dell’incarico)

1. L’Architetto deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle

norme che regolano la professione.

2. L’Architetto deve, tempestivamente, informare il cliente, con semplicità e

chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni

sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in

tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e, se del caso, proporre al cliente

soluzioni alternative;

b) adottare la soluzione tecnica più adeguata alla richiesta del cliente,

accertandone la conformità alle norme ad essa applicabili.

c) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi

nello svolgimento della prestazione.

3. L’Architetto, fatta salva la sua autonomia intellettuale e tecnica di cui all’art.4,

deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.

4. L’Architetto, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è

tenuto ad informare il Cliente e ottenere esplicita autorizzazione concordando

modalità e compensi.

Art. 34

(Standard prestazionali)

1. La conformità a standard prestazionali, adottati dal Consiglio Nazionali, è indice

di corretta esecuzione dell’incarico, anche al fine dell’osservanza dei doveri di

cui agli artt. 6 e 7.

Art. 35

(Cessazione dell’incarico)

1. L’Architetto non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze

o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne

la condotta.

2. L’Architetto non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del

cliente ne impediscono il corretto svolgimento.

3. L’Architetto che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica

competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della

prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o

affiancato da altro professionista.

4. L’Architetto deve avvisare tempestivamente il Cliente della cessazione

dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

Art. 36

(Rinuncia all’incarico)

1. L’Architetto, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in

caso di rinuncia all’incarico, deve dare al cliente un preavviso e deve metterlo in

condizione di non subire pregiudizio.

2. L’Architetto, in caso di irreperibilità del Cliente, deve comunicare la rinuncia

all’ultimo domicilio conosciuto e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi

gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

Art. 37

(Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento

dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante

trascuratezza degli interessi del Cliente.

2. Costituiscono infrazione disciplinare le carenze degli elaborati o della

prestazione, anche se non contestate dal Cliente.

3. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico

professionale che derivi dall’inosservanza di quanto previsto all’art. 7.

Art. 38

(Restituzione dei documenti)

1. L’Architetto è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti o

relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. L’Architetto, in costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto,

può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed

a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e

complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico.

2. L’Architetto, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la

rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a

consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e

degli acconti ricevuti.

3. La richiesta di compensi, di cui all’art. 32, palesemente non proporzionati

all’attività svolta costituisce infrazione disciplinare.

4. L’architetto, In caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso

maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa

riserva.

Art. 40

(Informativa)

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle

disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:

- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica;

attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è

stata svolta;

- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti,

sedi, orari;

- le aree di competenza specifica;

- i criteri di calcolo dell'onorario.

3. Tale informativa può essere corredata da:

- fotografie: personali e dello studio;

- l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti pubblici e privati,

ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate,

anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente

autorizzati dal cliente;

- l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;

- l'indicazione della affiliazione a network professionali;

- premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio

limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.

4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo

esemplificativo, il professionista è tenuto a:

- indicare, in caso di incarico congiunto, le prestazioni professionali

concretamente svolte;

- indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;

- indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;

- indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;

- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di

competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;

- indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il

regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge o ha

svolto l'attività professionale.

Art. 41

(Pubblicità informativa)

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la

pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni

professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la

determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.

2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del

messaggio. Spetta all’Ordine procedere al periodico monitoraggio delle

campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei

suddetti criteri;

3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici

compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo

esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del

professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno

uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.

Art. 42

(Limiti)

1. E’ vietata la diffusione da parte del professionista che partecipa ad eventi

pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a

trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la

collaborazione a giornali - di indicazioni circa le prestazioni offerte, i nomativi

dei propri clienti e gli onorari praticati.

2. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o

attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione,

come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - è responsabile, ove

non dimostri di aver fatto quanto necessario per impedirlo o attenuarne le

conseguenze, della diffusione delle indicazioni di cui al comma precedente da

parte di soggetti terzi.

3. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è

consentita alle condizioni di cui al presente articolo.

4. Il professionista può avvalersi d’uffici stampa e di pubbliche relazioni a

condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto del presente

articolo.

 

 

Titolo VI

POTESTA’ DISCIPLINARE

 

Art. 43

(Potestà disciplinare)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta ai Consigli degli Ordini

provinciali la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla

violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo

successivo.

2. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VII, devono essere adeguate alla gravità

dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle

specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a

determinare l’infrazione.

3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento

disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle

disposizioni del presente Codice.

Art. 44

(Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)

1. Al fine di attuare l’art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il

Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità

dell’ordinamento di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale è tenuto a conformarsi alla propria giurisprudenza.

3. Ove ritenga l’esigenza di mutare indirizzo, il Consiglio Nazionale, salvo che

quest’ultimo indirizzo sia più favorevole all’incolpato, decide il caso in esame

conformemente ai precedenti e annuncia la regola deontologica che in futuro

disciplinerà la condotta.

4. Il Consiglio Nazionale è tenuto a riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini

provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del

Codice deontologico non conforme alle sue precedenti decisioni.

Art. 45

(Certezza del diritto)

1. Il Consiglio nazionale procede a massimare le sue decisioni, che sono

pubblicate nel sito www.awn.it

2. La massima della decisione è redatta dal Consigliere che ha svolto le funzioni

di relatore.

3. La massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente

fattispecie e regola deontologica applicata.

Art. 46

(Volontarietà della condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.

2. La violazione deve essere volontaria, anche se omissiva.

3. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.

4. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso

procedimento, la sanzione deve essere unica.

 

 

Titolo VII

SANZIONI

 

Art. 47

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l’avvertimento, la

censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dell’art.45 del R.D.

23.10.1925, n.2537.

Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

2. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra

infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la

sanzione della sospensione.

3. Le violazioni non previste al comma precedente comportano la sanzione

dell’avvertimento o della censura.

4. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti comma sono

comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione

immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi

sei.

5. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno

disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti

necessari per l’iscrizione all’albo.

 

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 48

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi

generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di

applicazione.

Art. 49

(Aggiornamento del Codice deontologico)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Nazionale delibera, sentiti gli

Ordini provinciali, l’aggiornamento formale del presente Codice sulla base degli

indirizzi consolidatisi ai sensi dell’art. 44, comma 3.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1 settembre 2009.

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it.

3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti

che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più

favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con

decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.